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Dati informativi sui titolari di cariche politiche
Servizi Sociali
Ambito Territoriale Sociale 6
Servizi Educativi
Legge 134/2012
Titolo II
MISURE URGENTI PER LAGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18
Amministrazione aperta1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e lattribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui allarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita totale di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dellente obbligato sono indicati:
a) il nome dellimpresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) limporto;
c) la norma o il titolo a base dellattribuzione;
d) lufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita seguita per lindividuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nellambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente lesportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dellarticolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita, buon andamento e imparzialita sanciti dallarticolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dellarticolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi allentrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dellanno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e rilevata dufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita amministrativa, patrimoniale e contabile per lindebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e altresi rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dellamministrazione, ai sensi dellarticolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi larticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, larticolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra altresi disciplinare le modalita di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( Allattuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))