Titolo V: Cap III - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 56 - FORME DI CONSULTAZIONE (modificato con D.C. n. 63/2016)

 1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e gli organi dei Consigli dei quartieri possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.

3. I Consigli di quartiere e le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

4. I Consigli di quartiere organizzano, con le modalità indicate al precedente secondo comma, la consultazione dei cittadini relativa a proposte di provvedimenti di competenza del quartiere o che interessino esclusivamente la popolazione ed il territorio dello stesso.

5. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.

6. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione e di tutte le formazioni economiche o sociali, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.

 

ART. 57 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE (modificato con D.C. n. 63/2016)

 1. Cittadini singoli o associati possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La segreteria del Sindaco e della Presidenza del Consiglio Comunale provvedono alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse nonchè della procedura di esame e dei provvedimenti da trattare ed eventualmente adottare da parte degli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

 

ART. 58 - MOZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. L'iniziativa popolare per sottoporre all'esame degli organi comunali questioni di interesse generale può esercitarsi mediante presentazione di mozioni, corredate della firma di 1/50 degli elettori del Comune, autenticate nelle forme di legge, con le modalità indicate dal regolamento sulla partecipazione.

2. In tal caso il Sindaco trasmette la mozione alla Giunta Comunale o al Presidente del Consiglio comunale, secondo la competenza per materia, i quali sono tenuti, rispettivamente, ad iscrivere la questione all'o.d.g. della Giunta o del Consiglio e la mozione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione, sentito il primo firmatario della stessa.

3. L'esame si chiude in ogni caso con una espressa manifestazione di volontà da parte degli organi comunali, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.


 

ART. 59 - PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da un trentacinquesimo degli elettori del Comune, con firma autenticata nelle forme di legge, con le modalità indicate dal regolamento  sulla partecipazione.

2. Ogni proposta deve essere accompagnata dalla quantificazione dei costi e comunque della relativa copertura finanziaria.

3. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati nonché, qualora comporti impegno di spesa, o diminuzione di entrata, del parere del dirigente degli uffici finanziari in ordine alla regolarità contabile.

4. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla  istruttoria della proposta.

5. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

 6. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori è esclusa per le stesse materie per cui è esclusa la ammissibilità del referendum previo parere in merito da parte della Commissione dei Garanti di cui al successivo art. 65.

 7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.



ART. 60 - REFERENDUM

1. Il Referendum è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a materie di esclusiva competenza locale, esprimendo sul tema o sui temi sottoposti il proprio assenso, dissenso, affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. L'istituto dei referendum viene adottato quale strumento formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

 


ART. 61 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. I referendum sono promossi su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un decimo di cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta per i referendum abrogativi ed un ventesimo per i referendum consultivi. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.

2. I referendum, previo giudizio positivo di ammissione della Commissione dei Garanti, sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure di svolgimento del referendum con apposito decreto.



ART. 62 - TIPI DI REFERENDUM

 1. Il Referendum può essere:


 CONSULTIVO
 a) prima di procedere all'approvazione di atti deliberativi o di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;

 ABROGATIVO
 b) dopo l'approvazione di atti deliberativi o provvedimenti comunali, con carattere di abrogazione successiva totale o parziale.

 PROPOSITIVO
 c) facoltà dei cittadini di proporre atti che, nel caso siano approvati dalla maggioranza dei votanti, siano assunti dalla amministrazione comunale, con il numero di firme previsto per il referendum consultivo.

2. In tutti i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.

 


ART. 63 - MATERIE NON AMMISSIBILI AI REFERENDUM

1. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di  consultazione referendaria qualora siano vincolate per legge:

 a) regolamenti;
 b) tributi comunali;
 c) tariffe dei servizi pubblici;

 2. Non possono in ogni caso essere oggetto di referendum le seguenti materie e relativi atti:
a) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
b) nomine dei rappresentanti del Consiglio Comunale;
c) le nomine di competenza del Sindaco;
d) lo statuto comunale;
e) lo status degli amministratori comunali.

 


ART. 64 - RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Comune ha competenza esclusiva ad eccezione delle materie previste all'articolo precedente.

2. La richiesta contiene il testo che si vuole sottoporre a votazione referendaria, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la  sottoscrizione  dei  richiedenti,  con l'indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.

3. Le firme dei richiedenti, da apporre su moduli appositamente predisposti, devono essere autenticate nelle forme di legge e devono essere raccolte nello spazio di 90 giorni.

 


ART. 65 - AMMISSIONE DELLA RICHIESTA (modificato con D.C. n. 115/2016)

 1. La ammissione della richiesta referendaria di iniziativa popolare, sia riguardo alla materia cui si riferisce il quesito, alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti.

2. Presso l’ufficio dell’Autorità per le funzioni di Difesa Civica o presso l’Ufficio della segreteria generale del Comune di Fano è costituita la Commissione dei Garanti, composta dalla predetta Autorità, dal Segretario Generale o Dirigente apicale dell’Ente e da altri 3 (tre) componenti con esperienza giuridico -amministrativa, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, garantendo la pari opportunità e la rappresentanza di genere all’interno della stessa Commissione.

3. La Commissione dei Garanti per il referendum è presieduta dall’Autorità per le funzioni di Difesa Civica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale.

 


ART. 66 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI (modificato con D.C. n. 115/2016 e D.C. 161/2016)

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato da apposito regolamento con i seguenti criteri:

a) la votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale libero e segreto, al quale hanno facoltà di partecipare tutti gli elettori, compresi gli iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.

b) i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, comunali e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento;

c) l'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza;

d) il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi;

e) i referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre anche in coincidenza con le elezioni politiche, regionali o consultazioni referendarie;

e1) fermo restando il carattere ordinario del periodo di cui alla precedente lettera e), i referendum possono svolgersi, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della modifica di cui al precedente punto e), anche in una data non ricompresa nel periodo 1° marzo – 31 ottobre, se coincidente con lo svolgimento di altra consultazione elettorale politica, regionale o referendaria nazionale;

f) dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto alcun referendum;

g) qualora vengano indetti più referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo sopraindicato;

h) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di almeno 15 ore. Lo spoglio delle schede deve iniziare senza interruzione a conclusione delle operazioni di voto;

i) la normativa regolamentare fa riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità;

l) il suddetto regolamento deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.

 

ART. 67 - OPERATIVITA' DEL REFERENDUM

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio  i  risultati del referendum.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta, il Consiglio o il dirigente assume i provvedimenti consequenziali, secondo le rispettive competenze.