TITOLO V: Cap I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45 - LA  PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati.

2. Il Comune valorizza e consolida gli organismi di partecipazione già esistenti.

3. A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organi degli eventuali organismi di partecipazione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali.
 

ART. 46 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante l'eventuale stipulazione di convenzioni;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza  degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa viene approvato dal dirigente competente per materia con proprio provvedimento da comunicare, per conoscenza, alla Commissione consiliare competente e al Sindaco.

3. Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione, istituzione da almeno un anno, espletamento di attività documentabili.


ART. 47 - LA INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di circoscrizione.

2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento del decentramento e  della partecipazione che contiene, tra l'altro, norme dirette a:
a) limitare la partecipazione alle entità associative costituite, il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia  depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza finalità di parte o di utilità personale;
c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni nei Consigli Circoscrizionali, per gli affari pubblici di pertinenza, e nella Giunta Comunale allorchè trattasi di questioni interessanti l'intera collettività comunale;
d) precisare che la partecipazione si esprime mediante richieste, proposte, suggerimenti, segnalazioni fatte per iscritto al Presidente della Circoscrizione o al Sindaco.
e) garantire che ogni istanza scritta  proveniente  dalle libere associazioni abbia motivato riscontro, nei termini di legge;
f) prevedere la costituzione formale di apposite strutture o uffici circoscrizionali e comunali, per la gestione dei rapporti con la partecipazione associativa.

ART. 48 - LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o strutture di proprietà del Comune previe apposite convenzioni.

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

ART. 49 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione promuove la costituzione di un organismo di partecipazione con finalità generale di interesse della comunità, denominato Assemblea delle Associazioni, composta dai rappresentanti delle Associazioni accreditate; la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.
 

ART. 50 - ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti  di partecipazione.

3. Possono ottenere l'iscrizione al suddetto albo unicamente le associazioni aventi finalità non in  contrasto con la Costituzione e non aventi fini di lucro. 

ART. 51 - LE CONSULTE E LE CONFERENZE ECONOMICHE

1. Con atti deliberativi specifici, il Consiglio Comunale può costituire Consulte di settore riguardanti attività e problemi di particolare interesse economico, sociale e culturale.

2. Possono essere indette, di iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, conferenze economiche al fine di coinvolgere le categorie produttive in rilevanti scelte attinenti i settori dell'economia della città.
 

ART. 52 - IL CONSIGLIO GRANDE (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Almeno una volta all’anno, il Consiglio comunale organizza una seduta a cui partecipano con diritto di parola e di proposta i consiglieri di tutti i Consigli di quartiere oltre ai consiglieri comunali, come organismo rappresentativo di tutti gli eletti nell’Amministrazione.

2. La riunione del Consiglio comunale, di cui al comma 1 del presente articolo, viene denominata Consiglio Grande e consente al Sindaco ed alla Giunta di avere un confronto sull’attività dell’Amministrazione comunale.

ART. 53 - IL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
1. Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini al  fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.

2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.

3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale  si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno. Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.
La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio dei bambini.
 

ART. 53 bis - DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I BAMBINI, LE BAMBINE E GLI ADOLESCENTI (istituito con D.C. n. 21/2023)

1. Il Comune di Fano si impegna a tutelare i diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti sanciti nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza adottata dall’ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con Legge n. 176, i cui principali principi generali per l’interpretazione e l’attuazione di tutti i diritti dei minorenni sono: non discriminazione (art. 2), superiore interesse (art. 3), partecipazione e ascolto delle opinioni del minorenne (art. 12). In particolare relativamente a quest’ultimo, il Comune di Fano si impegna a promuovere per “ogni minorenne capace di formare le proprie opinioni, il diritto di esprimerle liberamente su tutte le questioni che lo riguardano e che queste vengano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.