Titolo IX: Cap III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 94 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per  effetto  di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per  la  tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni  mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. L'alienazione dei beni immobili avviene con i criteri e modalità previsti dall'apposito regolamento. Quella relativa ai beni mobili con i criteri e modalità previsti dal regolamento per la disciplina dei contratti.

4. La Giunta Comunale può assegnare in comodato gratuito, ad enti od associazioni non aventi scopo di lucro beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale; può altresì concedere in uso tali beni ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro a canone agevolato rispetto a quello di mercato, da determinarsi di volta in volta. In ogni caso le spese di gestione (riscaldamento,  energia  elettrica, acqua, ecc.), le spese per l'ordinaria manutenzione e quelle per  l'eventuale messa a  norma degli impianti sono  ad esclusivo carico delle associazioni, così come la spesa per la stipula dei relativi contratti d'utilizzo. Le associazioni dovranno provvedere a propria cura e spese alla stipula di apposite ed idonee assicurazioni.