Titolo V: Cap I - DIRITTI D'ACCESSO E INFORMAZIONE

ART. 68 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative in materia, e, in particolare dalla Legge 241/1990 e dallo specifico regolamento comunale.

 2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro diritti soggettivi o interessi legittimi, a condizione che la visione degli atti non crei un danno concreto, specifico e attuale all'interesse pubblico.

4. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di  programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

5. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa  utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve  le vigenti disposizioni in materia di bollo.

7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

8. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di  esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dal relativo regolamento.

10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli  enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.

11. Le aziende e gli enti dipendenti dal  Comune  hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.



ART. 69 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali si deve provvedere.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, sono a libera disposizione dei cittadini.

3. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

5. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà ai sensi dell'art.24 della Legge 7.8.1990 n.241, o previsti da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.

6. Il regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi dovrà comunque riguardare:

a) la disciplina per l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;

b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;

c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;

d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;

e) la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente;

f) la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;

g) l'indicazione delle materie in cui il Sindaco ha facoltà con proprio decreto motivato, su proposta del dirigente competente, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'Amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle

imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;

h) l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, ai quali possono accedere solo i diretti interessati o loro delegati.

 

 

ART. 70 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Per ogni settore, servizio e unità operativa, l'amministrazione - mediante il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti del rilascio della documentazione richiesta.

2. L'Amministrazione è tenuta ad attivare apposito ufficio abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi ed a mettere a disposizione dei cittadini appositi uffici o sportelli informativi per facilitare l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

3. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino anche attraverso collegamenti telematici.

4. Il Comune esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere. Un apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

6. La pubblicazione delle deliberazioni, e, se previsto dalla legge o da altra disposizione, degli atti ufficiali del Comune e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia

conoscenza degli atti predetti.

7. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi degli eventuali organismi di partecipazione ed in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.


 

ART. 71 - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture formalizzate nell'ambito comunale, hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta nei modi e nei termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di comparto.

3. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

 

 

ART. 72 - IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del D.P.R.   268/1987 e all'art.  28 del D.P.R.  333/1990, qualora costituito,  ha diritto d'informazione sugli atti  e sulle misure adottate dall'Amministrazione per:

a) accesso e modalità di  svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali per la generalità dei dipendenti.

2. Per le suddette materie vanno trasmessi al Comitato i provvedimenti ed i documenti dell'Amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali del Comitato stesso, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.