Accesso Civico generalizzato (F.O.I.A.)

Cos'è l'accesso civico generalizzato?

L'accesso civico generalizzato - cosidetto F.O.I.A. (Freedom Of Information Act) - introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.


Quando non si può esercitare il diritto di accesso civico?

Il D.Lgs. 97/2016 ha posto alcuni limiti tassativi all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici(art. 5-bis):

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

  • la sicurezza nazionale;

  • la difesa e le questioni militari;

  • le relazioni internazionali;

  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

  • il regolare svolgimento di attività ispettive.


L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;

  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto è inoltre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

Chi può presentare la richiesta?

L’accesso civico generalizzato è consentito a tutti i cittadini senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata).

La richiesta non deve essere motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Come si presenta l'istanza?

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico generalizzato possa essere presentata a mezzo posta, fax, direttamente presso gli uffici o trasmessa per via telematica. In ogni caso deve essere sottoscritta e accompagnata da copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.


La richiesta va presentata alternativamente  ad uno dei seguenti uffici o soggetti:

  1. ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (si veda la sezione "Gli Uffici");

  2. Ufficio Relazioni con il Pubblico   urpcomune.fano.pu.it;

  3. Ufficio Trasparenza ed Integrità   segreteriacomune.fano.pu.it;

 

E se l'Amministrazione individua dei soggetti controinteressati?

L'amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata A.R. o per via telematica se consentita tale forma di comunicazione.

I controinteressati possono presentare - entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione - una motivata opposizione, nel rispetto da quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del decreto (scarica qui il modulodoc e pdf).

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino al ricevimento dell'eventuale opposizione dei controinteressati.

Decorso il termine di 10 gg concesso ai controinteressati, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione ne dà comunicazione ai controinteressati e provvede a trasmettere i dati o i documenti al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

 

Ci sono limiti relativi al contenuto?

La richiesta deve consentire all'Amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.

Nel caso di richiesta relativa ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'Amministrazione, la stessa può ponderare da un lato l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.

 

Come si conclude?

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente. Se sono stati individuati dei soggetti controinteressati, si rinvia a quanto sopra specificato.

 

Cosa fare in caso di accesso negato?

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni (scarica qui il modulo doc e pdf).

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 97/2016 (protezione dei dati personali), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

Il richiedente può altresì presentare ricorso al DIFENSORE CIVICO REGIONALE (OMBUDSMAN), con il quale Il Comune di Fano ha sottoscritto apposita convenzione in data 23 maggio 2016, prorogata poi fino al 31 dicembre 2020. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5 bis, comma2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

 

Cosa possono fare i controinteressati?

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, l'eventuale controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ricevuta (scarica qui il modulo doc e pdf). 

Può altresì presentare ricorso al Difensore Civico Regionale - nei termini e con le modalità sopra riportate per l'attivazione dell'intervento del predetto Difensore - o al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

 

Moduli per l'esercizio del diritto

Per l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato si possono utilizzare i seguenti moduli:

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
00_Richiesta_accesso_civico_generalizzato_2019.doc 61 KB 22.10.2019 12:17
01_Richiesta_accesso_civico_generalizzato_2019.pdf 149 KB 22.10.2019 12:17