Di seguito si riportano gli articoli del Regolamento di Toponomastica e Numerazione Civica vigente, al fine di chiarire gli obblighi dei proprietari di immobili in materia di Numerazione Civica ed Interna. In calce la modulistica relativa ed il nuovo Regolamento.
Targhette relative alla numerazione civica: caratteristiche ed oneri (art. 19)
1. Nelle case sparse, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell’area di circolazione.
2. I numeri civici e i numeri interni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte può essere definito con appositi atti dirigenziali, nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio.
3. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente.
4. Il proprietario ha l’obbligo di apporre sia le targhette relative al numero civico sia quelle relative al numero interno entro 30 giorni dal rilascio, da parte dell’ufficio Toponomastica, del certificato di attribuzione della numerazione civica ed interna, pena le sanzioni di cui all’Art. 26 del presente Regolamento; quanto sopra salvo che il Comune decida, tramite atto dirigenziale reso noto preventivamente al richiedente, di provvedere direttamente alle operazioni di approvvigionamento ed apposizione delle targhette.
5. Anche nel caso di rimessa in pristino di numerazione civica ed interna a seguito di violazione accertata del presente regolamento, le spese relative al costo delle targhette e alla loro apposizione sono a carico del proprietario.
6. Di norma la targhetta relativa al numero civico deve essere collocata a fianco della porta d’ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, ad un’altezza di circa due metri, ben visibile ed individuabile dall’area di circolazione. Pertanto, se l’entrata dell’edificio non è ben visibile dall’area di circolazione vi è l’obbligo per il proprietario di apporre la targhetta sul cancello d’ingresso o in mancanza, su palo di richiamo.
7. Le targhe relative ai numeri interni devono essere collocate, in alto a destra di ciascun accesso all’unità ecografica semplice.
8. Le targhette relative alla numerazione civica ed interna devono essere mantenute perfettamente visibili e leggibili a cura dei proprietari o dei possessori dell’immobile.
Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna (art. 20 )
1. In caso di attività edilizia che comporti un nuovo fabbricato o una variazione degli accessi esterni e/o interni di un fabbricato esistente, il proprietario dell’immobile o un suo delegato deve inoltrare, prima dell’accatastamento, richiesta della numerazione civica esterna e/o interna.
2. A titolo esemplificativo le attività edilizie che necessitano di revisione, integrazione o assegnazione della numerazione civica possono essere:
a) nuove costruzioni: assegnazione numeri civici/interni;
b) ristrutturazioni: revisione numeri civici/interni;
c) demolizioni: cessazione di numeri civici/interni;
d) ampliamenti: integrazione di numeri civici/interni;
e) modifica del numero di unità immobiliari (frazionamenti e fusioni): cessazione/variazione/integrazione di numeri civici/interni;
f) apertura o chiusura di passi carrai, cancelli, e accessi su strada: cessazione/variazione/integrazione di numeri civici;
g) realizzazione o modifica di recinzioni: cessazione/variazione/integrazione di numeri civici.
3. L’ufficio Toponomastica provvede all’attribuzione provvisoria dei numeri civici in base alla geometria dell’intervento fornita dal richiedente, esplicata da un elaborato grafico che rappresenti tutte le unità ecografiche ed i relativi accessi esterni ed interni.
4. Prima dell’accatastamento i numeri assegnati potranno essere utilizzati al solo fine identificativo per gli allacci provvisori delle utenze connesse con la realizzazione dell’intervento e per l’accatastamento stesso.
5. All’atto di Fine lavori il richiedente, oltre all’accatastamento, dovrà allegare un elaborato grafico finale che rappresenti tutte le unità ecografiche effettivamente realizzate coi relativi accessi esterni ed interni, al fine di ottenere la comunicazione dell’attribuzione definitiva della numerazione civica ed interna.
6. I proprietari di fabbricati composti da più unità ecografiche semplici hanno l’obbligo di richiedere al Comune, qualora ne fossero ancora sprovvisti, l’indicazione della numerazione interna e di apporre entro trenta giorni, a proprie spese, le targhette indicanti i numeri interni comunicati dall’ufficio.
7. L’ufficio Toponomastica predispone una nota informativa recante obblighi, divieti e sanzioni circa la numerazione civica ed interna, da consegnare unitamente alla comunicazione di attribuzione della numerazione civica.
8. L’ufficio Toponomastica provvede a comunicare i numeri civici ed interni definitivi al richiedente ed agli aventi titolo, agli uffici interni interessati, ed alle forze dell’ordine entro 30 gg dalla richiesta, rilasciando apposita comunicazione di attribuzione della numerazione civica.
Obblighi dei proprietari dei fabbricati (art. 25)
1. Il proprietario deve richiedere l’attribuzione della numerazione civica ed interna ai sensi dell’Art. 20 delle presenti norme, nei seguenti casi:
a) per gli interventi edilizi;
b) per la numerazione interna dei condomini che ne sono sprovvisti.
2. Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e attribuzione certificata da parte dell’Ufficio Toponomastica.
3. In caso di ristrutturazione di un fabbricato storico, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione di eventuali targhe viarie o dei numerici civici di particolare pregio testimoniale, oppure in caso di danneggiamento, a sostituirli con identico materiale.
4. In assenza di atto dirigenziale che disponga diversamente, la posa in opera delle targhe relative ai numeri civici e interni di cui all’Art. 19 Targhette relative alla numerazione civica: caratteristiche ed oneri delle presenti norme, dovrà avvenire a cura del proprietario dell’immobile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione della numerazione civica.
5. E’ fatto obbligo al proprietario di mantenere le targhe di cui sopra in buono stato e di provvedere al ripristino o alla sostituzione qualora risultino danneggiate, deteriorate o non
Sanzioni (art. 26 )
1. Per le violazioni delle disposizioni e degli obblighi del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' il Corpo di Polizia Locale.
3. All'accertamento delle violazioni si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
4. All’accertamento delle violazioni consegue inoltre l’obbligo di adempiere al precetto violato entro il termine di 30 giorni.
5. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede all’adempimento addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa.
6. L’organo accertatore comunica l’avvenuto accertamento della violazione all’ufficio Toponomastica che provvede alle comunicazioni e diffide necessarie agli adempimenti ed all’eventuale ripristino a spese dei trasgressori.
Le richieste relative all'assegnazione della numerazione civica ed interna devono essere inoltrate via PEC all'indirizzo comune.fano@emarche.it, o via mail all'indirizzo protocollo.generale@comune.fano.pu.it.
I modelli scaricabili sono i seguenti:
- Modello 01: richiesta/rettifica della numerazione civica ed interna. Va in bollo da 16€.
- Modello 02: comunicazione della numerazione interna di condomini e fabbricati plurifamiliari.
- Modello 03: comunicazione di cessazione di numero civico o interno;
- Modello 04: richiesta attestazione di numerazione civica ed interna. Va in bollo da 16€;
- Modello 05: annullo digitale marca da bollo.