NUOVI PROCEDIMENTI AI SENSI DEL D.P.R.160/2010

REGOLAMENTO
SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il nuovo REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e pubblicato nella G.U. del 30/9/2010,ridefinisce la disciplina del S.U.A.P.

Tale Regolamento avrà efficacia:

- dal 29 marzo 2011, per la parte relativa all'organizzazione del S.U.A.P. e all'avvio del PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (Capo III, art. 5), previsto nei casi di applicabilità della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui all’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010, in cui la ricevuta dlela segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. e) ed f), del decreto legge;
- dal 1 ottobre 2011, per la parte relativa al PROCEDIMENTO ORDINARIO (Capo IV, art. 7) di autorizzazione per le attività produttive.FINO AL 30 SETTEMBRE 2011 PER LA PARTE AUTORIZZATORIA CONTINUERANNO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E DEL PROCEDIMENTO AUTOCERTIFICATO DI CUI AL D.P.R. 447/98 E S.M.I.

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

Nei casi di applicabilità della S.C.I.A. di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la segnalazione è presentata al S.U.A.P. esclusivamente con modalità telematica. La SCIA è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della L. n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima Legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

La S.C.I.A., nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro per le Imprese, che la trasmette immediatamente al S.U.A.P., il quale rilascia la ricevuta. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

Nei casi di cui all'art. 5 del predetto D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'art. 38, comma 3, lett. c) del D.L. n. 112 del 25/6/2008 – c.d. “AGENZIA PER LE IMPRESE”.

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al S.U.A.P. una dichiarazione di conformità, comprensiva della S.C.I.A. o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la S.C.I.A. presso l'ufficio del Registro delle Imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'Amministrazione pubblica. 

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Fuori dei casi disciplinati dal Capo III del D.P.R. n. 160/2010, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al S.U.A.P. che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il S.U.A.P. adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il Responsabile del S.U.A.P. può indire una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.

La CONFERENZA DI SERVIZI è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli artt. Da 14 a 14-ter della Legge n. 241/1990, è, ad ogni effetto, Titolo Unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla Conferenza di Servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del D.L. n. 112 del 25/6/2008. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del S.U.A.P.

Nei casi di applicabilità delle istanze di cui al Capo IV, art. 7, del D.P.R. n. 160/2010, l'Agenzia per le Imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. c) del D.L. n. 112 del 25/6/2008, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al Responsabile del S.U.A.P..