Imposta di soggiorno

DI SEGUITO IL NUOVO IBAN PER VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI FANO:

TESORERIA DEL COMUNE DI FANO CREDIT AGRICOLE - Sede di Fano
IBAN: IT 93 M 06230 24310 0000 1504 1936

CODICE BIC/SWIFT : CRPPIT2PXXX

Dal 1 gennaio 2020 l'imposta di soggiorno è gestita direttamente dal Comune di Fano.

Presso l’Ufficio Tributi, sito in Piazza Andrea Costa, 31, è possibile ottenere qualsiasi informazione e chiarimenti.

L’ imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Fano, che pernottano nelle strutture ricettive così come classificate dalla L.R. 9 del 11/07/2006 e s.m.i., ubicate nel territorio del Comune di Fano.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.

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In base all'articolo 6 del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con delibera G.C. n.51 del 27/04/2023 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età;

b) gli studenti delle facoltà universitarie presenti a Fano purchè muniti di idoneo documento attestante l'iscrizione, per l'anno in corso, nonchè altri studentiimpegnati in attività formative o di stage extra universitario, nonchè gli alunni in gita scolastica e loro accompagnatori. L'esenzione, di cui al punto b) è valida per il periodo 1 Ottobre - 31 Maggio;

c) i soggetti disabili ai sensi della Legge 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;

d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ;

e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Fano;

h) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro comprovato da rilascio di fattura a ditta individuale o società al momento del check-out. Tale esenzione rimane valida per i soli mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile.

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma 1, lettera b), c), d), e), f), g), h) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni relativa alla spettanza dell'esenzione.

(Estratto dal Regolamento Comunale  approvato con delibera del C.C. nr. 51 del 27.04.2023)

La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, secondo le seguenti misure.
 

Tariffe imposta di soggiorno nel comune di Fano disposte con delibera di G.C. N. 32 del 02/02/2023

in vigore dal 01/04/2023

Alberghi e Residenze turistico alberghiere

ClassificazioneImposta
5 stelle4,00
4 stelle2,50
3 stelle1,80
2 stelle1,20
1 stelle1,00

Campeggi - aree di sosta - piazzola

ClassificazioneImposta
4 stelle1,20
3 stelle1,00
2 stelle0,80
1 stelle0,80
Campeggi - posto bungalow
ClassificazioneImposta
4 stelle1,20
3 stelle1,00
2 stelle0,80
1 stelle0,80
Agriturismi
ClassificazioneImposta
4 picchi2,50
3 picchi1,80
2 picchi1,20
1 picchio1,00
Esercizi complementari
CategoriaImposta
Affittacamere1,30
Bed & Breakfast1,30
Case per Ferie1,30

Case e Appartamenti per Vacanze

1,30
Country House e Residenze d'epoca1,60
Ostelli0,80
Residence - Appartamenti
(appartamenti ammobiliati ad uso turistico)
1,50

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Fano dovranno corrispondere l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascerà quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà effettuare il versamento al Comune di Fano dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), con la seguente modalità:

  • mediante il Modello F24 (Codici Tributo: 3936 per imposta, 3937 per interessi e 3938 per sanzioni), di spettanza del Comune di Fano (Codice Ente D488). 
  • attraverso bollettino PagoPA
  • bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Fano con l’utilizzo delle seguenti coordinate bancarie:
    (IBAN) IT 93 M 06230 24310 0000 1504 1936
  • in contanti recandosi alla Tesoreria del Comune di Fano presso l'Istituto bancario Credit Agricòle, sede centrale di piazza XX Settembre.

 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive:

  1. essere accreditato al sistema informativo comunale per l'utilizzo della procedura informatica denominata "Imposta di Soggiorno" messa a disposizione dall' Amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Fano;
  2.  informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni e delle riduzioni dell’imposta di soggiorno;
  3. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
  4. trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui alla lettera a), una dichiarazione bimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni relative al numero di pernottamenti soggetti all'imposta, quelli non soggetti e quelli esenti ed ogni altra informazione necessaria richiesta per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta dichiarazione deve essere effettuata (in maniera distinta per ogni struttura ricettiva gestita) entro 15 giorni dalla chiusura del relativo bimestre. Le dichiarazioni dovranno essere rese anche qualora le presenze siano pari a zero e i relativi importida riversare siano pari a zero, per tutto il periodo di apertura della struttura ricettiva (così come definito nell'Autorizzazione all'esercizio - SCIA);
  5. conservare la relativa documentazione, comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 6 comma 2 per 5 (cinque) anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale ricversamento al Comune;
  6. richiedere all'ospite che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 6 le necessarie dichiarazioni e/o certificazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  7. versare a Comune, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

(Estratto dal Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. nr. 51 del 27.04.2023)

Articolo 10  Sanzioni Tributarie

  1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
  2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
  3. Per l’omessa  o infedele presentazione della dichiarazione prevista   all’art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa  dal 100 al  200 per cento dell'importo dovuto con un minimo di 50 euro;

Articolo 11 - Sanzioni amministrative non tributarie

  1. per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art.7, comma 1 lettera d) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del S.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della snzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L.24 Novembre 1981 n. 689.  per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle snzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.
  2.  per ogni altra violazione di cui al presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro  ai sensi dell'articolo 7 bis del S.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della snzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L.24 Novembre 1981 n. 689.

(Estratto dal Regolamento Comunale  approvato con delibera del C.C. nr. 51 del 27.04.2023)

Ufficio Tributi

Indirizzo: Piazza Andrea Costa, 31
Telefono: 0721 887 370

E-Mail: imposta.disoggiornocomune.fano.pu.it
Pec:      comune.fanoemarche.it

Data di Creazione 11 agosto 2021

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  Manuale esercente 1 File
  Modulistica 3 File
  Regolamento e tariffe 3 File