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Comune di Fano: Ordinanza n. 14/2020: "benefici economici previsti nell'ordinanza del capo della protezione civile n.658/2020 - criteri e modalità"

Oggi 1 Aprile 2020 il Comune di Fano ha emanato l'ordinanza n.14/2020 la quale stabilisce i criteri e le modalità in merito all'applicazione dell'ordinanza del capo della protezione civile n.658/2020. Per maggiori informazioni

Leggi qui di seguito le parti salienti dell'ordinanza:

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ORDINA

1. i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure emergenziali previste dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658/2020, sono contenuti nell'allegato documento istruttorio (schema di avviso pubblico) definito dal Settore "Servizi Sociali" con il coordinamento dell'Assessorato al "Welfare di Comunità" parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; particolari esigenze potranno essere comunque verificate e soddisfatte direttamente dal dirigente dei "Servizi Sociali" anche in deroga ovvero ad integrazione dei suddetti criteri stante l'impossibilità di predeterminare in modo compiuto la platea dei destinatari fermo restando il perseguimento di un principio di equità sociale; i benefici possono essere riconosciuti sia direttamente (nei casi ritenuti meritevoli di tutela in atti d'ufficio) che mediante avviso pubblico (le modalità formali dello schema di avviso pubblico allegato alla presente ordinanza possono essere modificate, in caso di necessità, da parte del relativo dirigente);

2.  le risorse assegnate -pari ad euro 322.716,81- saranno utilizzate per l'acquisizione di voucher-buoni spesa secondo modalità tecniche ed amministrative definite dal dirigente del settore "Servizi Sociali" adottando prioritariamente le metodiche già in uso presso l'ente; nel caso in cui sussistano problematiche o criticità impreviste e non risolvibili in tempi brevi si procederà mediante l'acquisto diretto di tali voucher-buoni spesa presso le strutture commerciali fanesi in deroga alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016; detti voucher-buoni spesa alimentari possono essere utilizzati, compatibilmente con le categorie merceologiche di riferimento ammesse dalla società di emissione degli stessi, anche per prodotti di prima necessità (cura dell'igiene personale, prodotti per l'infanzia, prodotti parafarmaceutici);

 2.1 i voucher-buoni spesa non danno diritto al resto in quanto non sono monetizzabili;

 2.2 previo consenso degli esercizi commerciali possono essere utilizzati per più giorni fino al raggiungimento del credito corrispondente al valore nominale in relazione ai prodotti freschi maggiormente deperibili;

3. la distribuzione dei voucher-buoni spesa avverrà mediante il coinvolgimento dei seguenti soggetti per ordine di priorità:

a) volontari della protezione civile

b) altri volontari di enti od associazioni del terzo settore iscritte nel registro regionale del volontariato a condizione che sia garantita apposita copertura assicurativa analoga ai volontari di protezione civile o che comunque copra i rischi relativi alla presente attività;

3.1 le operazioni di coordinamento dei volontari per la distribuzione dei voucher-buoni spesa sono svolte da Saverio Olivi - titolare della Funzione COC "VOLONTARIATO"- secondo quanto definito in parte narrativa e dispositiva della presente ordinanza;

3.2 nel caso in cui tale rete distributiva non dovessere essere adeguatamente approntabile e/o congrua per un sollecito recapito dei voucher-buoni spesa si potranno adottare, in alternativa o anche in modo concorrente, altre metodiche (anche onerose) a discrezione della dirigente dei "Servizi Sociali" sentito il COC;

4. le modalità di consegna sono le seguenti:

a) i voucher-buoni spesa sono collocati in busta chiusa sigillata con l'apposizione delle generalità e dell'indirizzo dell'avente titolo per la successiva consegna;

b) alla consegna da parte dei "Servizi Sociali" nelle mani dei singoli volontari si procede alla doppia firma per consegna/ricezione su apposito modulo personale, in duplice originale, di gestione della distribuzione (uno dei due moduli originali è depositato in atti dei "servizi Sociali" mentre l'altro è affidato al volontario per la successiva riconsegna ad operazioni terminate);

c) al momento del recapito i volontari raccolgono la firma per avvenuta consegna/ricezione; nel caso in cui nel modulo non sia presente il contatto telefonico e la mail dei destinatari i volontari richiedono nell'immediatezza un numero -fisso o mobile- nonchè, ove esistente, un indirizzo di posta elettronica per le attività di riscontro (la consegna può avvenire anche a favore di familiari o conviventi con indicazione nel modulo);

5. ai suddetti volontari, in relazione alla mera ed eccezionale attività di consegna delle buste chiuse contenenti i voucher-buoni spesa nonchè a motivo di evidenti esigenze di semplificazione immanenti all'attività in questione, non è riconosciuta la qualifica di "agente contabile" che compete invece esclusivamente alla dirigente del Settore "Servizi Sociali" ai sensi dell'art.106 e seguenti del Regolamento di Contabilità Comunale (soccorre, in materia, l'esimente della "marginalità" dell'attività di maneggio valori ammessa dall'ordinamento giuridico -si veda ad esempio: Corte Costituzionale sentenza n.107/2015-); fermo ciò, in caso di illecita o fraudolenta utilizzazione dei voucher-buoni spesa, i volontari restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, alla responsabilità civile nonchè alla responsabilità penale ricorrendone i presupposti;

6. i volontari di cui al punto n.3 che precede, in relazione alla presente attività di consegna, assumono la qualifica:

a) di "volontari di protezione civile" in attività operativa stante l'emergenza in corso avendo diritto ai connessi rimborsi per spese vive conseguenti allo svolgimento della connessa attività per l'uso degli eventuali mezzi personali di trasporto (tali rimborsi potranno essere richiesti al Comune di Fano e/o alla Regione Marche);

b) di "incaricati di servizio pubblico" ad ogni effetto di legge anche penale;

gli stessi volontari:

6.1 adottano le misure di sicurezza vigenti a tutela della salute propria e pubblica per cui provvedono le rispettive organizzazioni di appartenenza anche fornendo i DPI come da disposizioni regionali vigenti in materia;

6.2 sono tenuti al rispetto della normativa di tutela dei dati per il rispetto della privacy dei destinatari;

7. La distribuzione e l'accesso ai presenti benefici economici costituisce attività di protezione civile e coloro che richiedono e/o usufruiranno di tali benefici consentono al relativo trattamento dei dati;

8. Il responsabile del procedimento relativo all'applicazione della presente ordinanza è la Dott.ssa Roberta Galdenzi dirigente del settore "Servizi Sociali" del Comune di Fano e dirigente ATS VI -titolare della Funzione COC "ASSISTENZA SOCIALE"-; per l'eventuale definizione di aspetti giuridico-amministrativi di cui alla presente ordinanza il suddetto responsabile del procedimento farà riferimento al Dott.Pietro Celani dirigente del "Gabinetto del Sindaco" -titolare della Funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA"-;

9. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 in quanto la presente ordinanza non è finalizzata a fronteggiare il contagio (art.4, comma 1-3 del D.L.n.19/2020) ma a garantire beni alimentari e di prima necessità a soggetti economicamente fragili durante la fase di mergenza per il mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine e della pace sociale;

10. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse e nei limiti della immediata lesività della stessa -tenuto conto del preminente carattere regolamentare che la connota- entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio presso il TAR Marche in giurisdizione esclusiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.29 e 133, comma n.1, lett.p) del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante alternativo ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione (si applicano le disposizioni afferenti il "rito abbreviato" di cui all'art.119, comma n.1 lett.b) del predetto codice del processo amministrativo solo ove sussistano i presupposti di diritto necessari); sono precluse le azioni esecutive sulle somme stanziate ai sensi dell'art.27, comma n.7-11 del D.Lgs.n.1/2018;

11. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al termine dell’emergenza sanitaria; della stessa è data ampia diffusione sui mezzi di informazione e sul sito internet.

IL SINDACO

Massimo SERI

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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