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Comune di Fano: Ordinanza n. 22/2020 - Accesso contingentato orti comunali per anziani

Emessa dal Comune di Fano l'ordinanza n.22 del 19 Aprile 2020 che regolamentano l'Accesso contingentato agli orti comunali per anziani. Consulta il testo:

La seguente ordinanze produrrà effetto dalle ore 00.00 del 20/04/2020 e sino alle ore 24.00 del 3/05/2020.

ORDINA

 

  1. L'accesso agli orti comunali è ammesso ai soli anziani titolari dei relativi orti (fatto salvo l'accesso e/o la presenza del coniuge) dalle ore 00.00 del 20/04/2020 e sino alle ore 24.00 del 3/05/2020 mediante contingentamento degli accessi secondo un calendario adottato dal settore "Servizi Sociali" dell'ente (al predetto settore è data ampia facoltà di disporre quanto necessario per applicare la presente ordinanza anche attraverso disposizioni integrative ovvero interpretative della stessa); detto calendario sarà adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) accesso in turni (antimeridiano e pomeridiano) dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 tutti i giorni della settimana eccetto la domenica;

b) accesso limitato, in una settimana, al medesimo soggetto per non più di due volte; nella medesima struttura non possono essere presenti contemporaneamente più del 20% dei titolari dei singoli orti;

c) i bagni devono essere costantemente aerati e puliti con soluzioni alcoliche diluizione >75% o ipoclorito di sodio 0,5%; negli stessi è presente sapone liquido nonchè disinfettante gel in soluzione alcolica oltre ad asciugamani di carta usa e getta;

d) divieto di uso degli spazi aggregativi non funzionali all'attività orticola;

Fermo restanado il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie gli anziani frequentatori:

e) hanno l'obbligo di uso dei guanti personali in lattice usa e getta con disinfezione degli stessi prima e dopo il contatto con le strutture comuni (in particolar modo l'impianto idrico);

f) accedono alle parti comuni in modo da mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e con divieto di intrattenersi vicendevolmente; scaglionano l'entrata e l'uscita in modo da evitare la compresenza nelle parti comuni;

  1. è pertanto correlatamente sospesa la funzione di aggregazione sociale prevista nel regolamento citato in premessa per motivi di igiene e salute pubblica;

  2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza nonchè di effettuare giornalmente controlli nel turno antimeridiano e pomeridiano; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1-3 del D.L.n.19/2020;

  3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

  4. la presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

IL SINDACO
Massimo SERI

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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