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Comune di Fano: Ordinanza n. 32/2020 - emergenza covid - 19 obbligo mascherina nelle zone a maggior afflusso ricettivo

Emessa dal Comune di Fano l'ordinanza n.32 del 4 Giugno 2020:  Emergenza covid - 19 obbligo mascherina nelle zone a maggior afflusso ricettivo. Di seguito il pdf completo e il testo dell'ordinanza nelle parti essenziali:

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 05/06/2020 ed è valida sino alle ore 06.00 del 08/06/2020

ORDINA

  1. E' fatto obbligo di uso della mascherina (copertura naso-bocca), dalle ore 18:00 alle ore 06.00 del giorno intercalare successivo, a partire dal 05 giugno 2020 sino al giorno 8 giugno 2020 (scadenza ore 06.00 del giorno 8 giugno 2020) nelle seguenti aree pubbliche - vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e/o attrezzate e simili- fermo restando quanto specificato in premessa:

a) zona ricompresa tra la battigia e la linea ferroviaria;

b) centro storico;

L'obbligo di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

a) soggetti di età inferiore ai sei anni;

b) disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina;

c) attività sportiva e motoria diversa dalla comune passeggiata;

  1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 05/06/2020 ed è valida sino alle ore 06.00 del 08/06/2020; la stessa è pubblicata, a far data odierna, continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;

 

  1. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1 del D.L.n.19/2020;

 

  1. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971.

IL SINDACO
Massimo SERI

  1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 29/05/2020 ed è valida sino alle ore 02.00 del 03/06/2020; la stessa è pubblicata, a far data odierna, continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;

  2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.3 del D.L.n.33/2020;

  3. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971.

IL SINDACO
Massimo SERI

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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