ORDINA
1. A far data 15/03/2020 e sino al 25/03/2020, l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II^ grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l’accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell’art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;
3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
4. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 25/03/2020; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.