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ATS6: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2021

(L.R. 9 ottobre 2014 n. 25 - D.G.R. 272 del 08.03.2021- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n° 64 del 16 marzo 2021)


SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 10 MAGGIO 2021
Il Comune di Fano, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.6, in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 272 del 08/03/2021, del Decreto del Dirigente Regionale del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 64 del 16/03/2021, rende note le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del contributo regionale per l’anno 2021 da parte delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi educativi/riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità per l’anno 2021.

1. BENEFICIARI
Famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti e domiciliati in un Comune afferente all’ATS n. 6 che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità ed erogati da parte di operatori specializzati.
2. REQUISITI DI ACCESSO
La persona deve essere in possesso della certificazione effettuata da uno dei soggetti di cui all’art 5 della L.R. n. 25/2014, come sotto indicati, dove risulti una diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico: 

- comma 4: - lettera b) UMEE;

- lettera c) Centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati
accreditati ai sensi della legge regionale n. 20/2000;

- lettera d) Strutture di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie; lettera e) Centro Regionale autismo per l'età evolutiva;

– comma 5:

– lettera b) UMEA;

– lettera c) Centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e
privati accreditati ai sensi della legge regionale n. 20/2000;

- lettera d) Dipartimento di Salute Mentale
dell'Asur;

- lettera e) Centro Regionale autismo per l'età adulta.
Per coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo scolastico la diagnosi deve essere stata effettuata negli ultimi tre anni. Successivamente ai 16 anni è valida l'ultima diagnosi effettuata durante la frequenza scolastica. Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di "rischio" di disturbi dello spettro autistico.