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ORDINANZA N. 37 DEL 02/10/2021: PROLUNGAMENTO STAGIONE BALNEARE 2021

IL SINDACO

Visto il Regolamento della Regione Marche n.2/2004;

Dato atto che, per l'anno 2021, la stagione balneare (cui accede la fruizione del mare) nella Regione Marche inizia, per l'anno 2021, il 1 maggio e termina il 3 ottobre ai sensi della D.G.R.n.419/2021 (paragrafo C);

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n.66/2014 con cui si prevede che la stagione balneare termini il 30/09; tale termine può essere derogato in ragione dell'utilizzo degli stabilimenti per cure elioterapiche; richiamato l'art.10, comma n.1 del regolamento regionale n.2/2004 sopra citato in ordine ai poteri regolamentari dei comuni;

Ritenuto che all'apertura dello stabilimento balneare acceda la possibilità di erogare tutte le attività complementari ed accessorie in ragione dell' “apertura al pubblico” esclusa la fruizione del mare con divieto di balneazione;

Rilevato che la normativa di settore, pur latamente qualificando l'intero periodo turistico – ricettivo quale “stagione balneare”, consenta l'accesso alla balneazione solo nella finestra temporale 1 maggio – 3 ottobre (D.G.Reg.Marche n.419/2021) provvedendo correlatamente ai necessari controlli per la salubrità delle acque; le strutture di salvataggio sono invece attive tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre (art.2bis del Reg.Reg.Marche n.2/2004);

Dato atto che l'andamento della stagione estiva induce alcuni operatori a mantenere aperte le attività anche per il mese di ottobre 2021 mitigando, in parte, gli effetti della crisi turistico-ricettiva connessa alle problematiche COVID-19 nonchè assecondando l'andamento sociale teso ad una progressiva diversificazione temporale della richiesta di accoglienza turistica;

Ritenuto che sia possibile assentire il prolungamento sino a domenica 17 ottobre 2021 delle strutture turistico-balneari fermo restando l'assoluto divieto relativo alla balneazione per gli aspetti di sicurezza ed igienico-sanitari di fruizione del mare;

Visto l'art.50, comma n.7, del D.Lgs.n.267/2000;

Vista la L.n.241/1990;

ORDINA

  1. gli operatori degli stabilimenti balneari del Comune di Fano, che intendono rimanere aperti sino al 17/10/2021 secondo le finalità di cui all'art.3, comma n.3, del Regolamento Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.66/2014, si conformeranno alle disposizioni del medesimo regolamento e della presente ordinanza. L'apertura è soggetta, in relazione alle giornate interessate, alla discrezionalità degli operatori; per gli orari si osservano le relative norme regolamentari. Si richiama l'obbligo del rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza COVID-19.

 

  1. Gli stabilimenti possono usufruire di tutte le prerogative connesse all'esercizio dell'attività in regime di “apertura al pubblico” potendo erogare, in tutto od in parte, le attività complementari ed accessorie nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità derivanti dalle leggi e dei regolamenti di settore e salvo il divieto di cui al successivo punto n.3 in dispositivo.

 

  1. E' vietato l'uso degli stabilimenti per la fruizione del mare ovvero per la balneazione nonchè per l'uso degli impianti d'acqua a vasca.

 

  1. Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse, avanti al TAR Marche, ai sensi dell'art.92, comma 1, del D.Lgs.n.104/2010, entro 60 gg. dalla pubblicazione della stessa; in alternativa è ammesso ricorso, entro 120 gg. dalla medesima pubblicazione, avanti al Capo dello Stato ai sensi degli artt.8 e seg. del D.P.R. n.1199/1971.

 

  1. La violazione della presente ordinanza, per quanto non sanzionato da preminenti disposizioni penali che amministrative, è sanzionata ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.n.267/2000 salva l'applicazione dell'art.650 del codice penale ricorrendone i presupposti in materia di igiene e sanità pubblica.

 

  1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni consecutivi e comunicata ai seguenti soggetti per dovuta conoscenza e per quanto di competenza ai sensi di legge:

 

  1. Polizia Municipale

  2. Capitaneria di Porto

  3. Carabinieri

  4. Polizia Stato

  5. Guardia Finanza

  6. ASUR

IL SINDACO

Massimo Seri