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Ordinanza n.63 del 23/12/2020: divieti e limitazioni dei petardi sul territorio comunale 30 dicembre 2020 - 6 gennaio 2020

ORDINANZA N. 63 DEL 23/12/2020

OGGETTO:

DIVIETI E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

RICHIAMATA integralmente la propria precedente ordinanza n.60/2018 e la n.67/2019;

Di seguito le parti salienti dell'ordinanza:

ORDINA

  1. E' fatto divieto a chiunque, dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, spari, “botti” diversi, dai seguenti come individuati nella circolare prefettizia di Pesaro Urbino prot.71857 del 22/12/2016, nei centri abitati e comunque a distanza inferiore da 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento nonchè dagli opifici:

  2. "riclassificati" ai sensi dell'art.53 TULPS (V cat. gruppo "D" - "E")

  3. equiparati con marchio CE (F1 cat.1- F2 cat.2 per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150

  4. P1 -prodotto da gioco-

 

  1. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli artt.3-5 del D.Lgs.n.123/2015 gli altri articoli pirotecnici (diversi da quelli di cui al punto n.1 che precede) sono utilizzabili, dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, esclusivamente fuori dai centri abitati e comunque ad almeno 300 metri dalle abitazioni nonchè dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento. E' vietato, in ogni caso, l'uso di articoli pirotecnici che superino la soglia di 120 decibel.

 

  1. I trasgressori di cui ai punti 1-2 che precedono potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

Fermo restando quanto sopra ordinato si raccomanda a tutta la popolazione un uso responsabile dei prodotti pirotecnici ispirato da principi di cautela e prudenza a protezione della pubblica incolumità in riferimento a persone, edifici e cose nonchè al benessere degli animali.

Si invita la cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino giochi di luce che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti come raccomandato dal Prefetto.

Si invita la cittadinanza al rigorso rispetto delle disposizioni normative relative all'emergenza COVID-19 con particolare riguardo alle disposizioni che regolano in coprifuoco.

DISPONE

  1. che il Corpo di Polizia Locale di Fano, nonchè le Guardie Zoofile nei limiti delle relative funzioni previste dall'ordinamento, verifichino il rispetto della presente ordinanza.

 

  1. di richiedere a S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza.

 

  1. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

-Prefettura di Pesaro e Urbino;

-Questura di Pesaro e Urbino;

-Comando Provinciale dei Carabinieri;

-Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

-Comandante dei Carabinieri di Fano;

-Comandante Provinciale VV.FF;

-Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;

-Dirigente Comandante della Polizia Locale di Fano;

-Guardie zoofile - Associazione Anpana Onlus;

-Guardie zoofile - Associazione OIPA Onlus .

  1. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art.29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n° 1199).

IL SINDACO

Massimo Seri

Il presente documento è firmato digitalmente

art. 20 e seg. D.Lgs. n.82/05