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Ordinanza sindacale n. 8 del 6/4/2023 Proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento al 16 aprile 2023

PREMESSO che con Decreto 383/2022 del Ministero della Transazione Ecologica sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che varianoa seconda della zona climatica di appartenenza, operando una riduzione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;

ACCERTATO che il Comune di Fanoè inserito nella zona “E” nella quale è consentita l’attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di13ore giornaliere, dal 22Ottobre2022 al 07 Aprile 2023, distribuite in più fasce orarie nell’arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00;

VISTO il comma 6 dell’art. 1 del Decreto 383/2022 del Ministero della Transazione Ecologica che così recita: “Al di fuori dei periodi di cui al comma 2 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

DATO ATTO che in questi giorni le temperature stanno subendo un forte calo;

VISTO che è previsto un ulteriore brusco abbassamento della temperatura climatica, nei prossimi giorni;

RITENUTO necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



ORDINA



Per i motivi in premessa indicati, la PROROGA DELL’ACCENSIONE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO fino al 16 Aprile 2023 per n. ore 6,5(seiore e trenta minuti), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, corrispondential 50% del numero di ore massimo previsto per la zona E, rispettando comunque l’obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 19°C per tutti gli altri edifici;

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna sino al 16 aprile compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa.

Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa;

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Massimo Seri
documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e segg. D. Lgs. n. 82/2005