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RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

ORDINANZA N. 39   DEL  07/08/2018IL SINDACO Considerata l ’endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi giunta lo scorso anno 2017 ad essere riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 2 novembre 2017 - “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°266 del 14 novembre 2017; Ravvisata la necessità, anche quest’anno, di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare domestico e igienico; Valutato che le portate dei corsi d’acqua da cui dipende l’approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l’adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;  Vista la nota AATO  Marche Nord Pesaro  e Urbino, trasmessa in Pec e acquisita atti ente con PG. 56685 del  06/08/2018; Ritenuto che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi; Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari; Visto l’art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”; Visto l’art. 50 e l'art.7bis, comma n.1bis, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”; ORDINAa tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Fano e fino al 30 settembre 2018IL DIVIETOdi prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

  • l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; (è consentita l'annaffiatura, nei soli giorni di lunedì e giovedì, dalle h. 22,00 alle ore h. 24,00).
  • il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 
  • il lavaggio privato di veicoli a motore; 
  • il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
  • per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale;

INVITA Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.  Si evidenzia che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini. AVVERTE Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze saranno riscontrate. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta. DISPONE L’invio della presente ordinanza ad ASET spa che adotterà efficaci misure di controllo; la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine provvederanno, anche sulla base di segnalazioni del suddetto gestore, a sanzionare il mancato rispetto della presente ordinanza perseguendo altresì eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti. TRASMETTE La presente Ordinanza, al Prefetto di Pesaro, alla Regione Marche, all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, all’A.A.t.o. n.1 Marche Nord anche per l’inoltro alla Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, alla Polizia Locale. Il presente provvedimento è reso noto tramite affissione continuativa all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento nonchè mediante apposito avviso sulla home page del sito internet del Comune di Fano e relative informazioni rese alla stampa locale. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971. IL SINDACOMassimo Serif.to digitalmente