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Fano Dei Cesari - Corsa Bighe - 15 Luglio

IL SINDACO

PREMESSO che è stato definito il calendario della manifestazione denominata "Fano dei Cesari" che si terrà presso la Città di Fano dal 9 al 15 Luglio 2018 come da relativo calendario ufficiale;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.305 del 09/07/2018 per oggetto: "Approvazione atto di indirizzo per la realizzazione della manifestazione "Fano dei Cesari" che si svolgerà a Fano dal 9 al 15 luglio 2018. "I.E. 

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta POLITECNOS di Fano in ordine alle misure di safety in conformuità alla circolare prefettizia del  03/05/25018  siglata dal sottoscritto per il relativo inoltro al Questore di Pesaro;

RITENUTO che, in ordine alla serata del 15 luglio 2018, debbano essere assunte particolari forme di cautela atte a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza della relativa manifestazione tenuto conto anche dello svolgimento della corsa delle bighe e pertanto della presenza di cavalli per la rappresentazione scenica e spettacolare sottesa;

SENTITE, per le vie brevi, le autorità di pubblica sicurezza in ordine alla presente ordinanza;

RITENUTO necessario disporre un divieto d'uso di contenitori di vetro per la mescita di bevande di qualunque tipo; ritenuto inoltre, stante l'assembramento di pubblico e la compresenza dei cavalli, di vietare l'uso di qualuque tipo di botto ovvero petardo ovvero fuoco d'artificio comunque denominato e classificato in ragione del pericolo sotteso alla possibile improvvisa reazione degli animali e della folla a rumori esplodenti imprevisti indipendentemente dalla capacità, di tali strumenti, di essere o meno pericolosi da un punto di vista meramente oggettivo;

RITENUTO che l'area interessata dal divieto debba coincidere con il centro storico in quanto lo stesso ospita, in diversi punti, la manifestazione nonchè per mt.200 dalla zona Pincio ove sarà svolta la corsa delle 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la L.n.241/1990;

Visto l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

Viste le note della Prefettura di Pesaro Urbino sotto indicate relative all'art.54 del D.Lgs.n.267/2000:

11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002

24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002

8/01/2015 prot.n.408/2014 PEC

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro Urbino in data 09/07/2018 come in atti del Gabinetto del Sindaco ed informalmente riscontrata;

 

ORDINA

per il giorno 15 luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 24:00:

 

a) il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro in tutto il centro storico ed in un raggio di metri 200 in "zona Pincio" (denominata nell'ambito della manifestazione in questione "arena pincio") come da allegata planimetria - area color rosa;

b) il divieto d'uso e/o mescita di bevande in contenitori, nella disponibilità del possesso da parte della clientela, diversi dalla plastica all'esterno dei pubblici esercizi in tutto il centro storico ed in un raggio di metri 200 in "zona Pincio" (denominata nell'ambito della manifestazione in questione "arena pincio") come da allegata planimetria - area color rosa;

c) il divieto di ingresso e/o stazionamento nelle pubbliche vie e piazze nonchè nei suoli pubblici -anche soggetti a TOSAP- del centro storico e della "zona Pincio" (denominata nell'ambito della manifestazione in questione "arena pincio") muniti di bottiglie di vetro ovvero bicchieri diversi dalla platica come da allegata planimetria - area color rosa;

d) il divieto d'uso di botti ovvero petardi ovvero fuochi d'artificio di qualunque dimensione e/o classificazione in tutto il centro storico ed in un raggio di metri 200 dalla "zona Pincio" (denominata nell'ambito della manifestazione in questione "arena pincio") come da allegata planimetria - area color rosa;

I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

 

DISPONE

1. che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;

2. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze       dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;

3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

- Prefettura di Pesaro e Urbino;

- Questura di Pesaro e Urbino;

- Comando Provinciale dei Carabinieri;

- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

- Comandante dei Carabinieri di Fano;

- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;

- Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano

nonchè al "soggetto attuatore" ed alla ditta POLITECNOS ai sensi della D.G.n.305/2018.

 

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990  nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

 

INFORMA

 

a) che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

b) E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.                                                                                                                       

                                                                                                                                 Massimo Seri