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Comune di Fano: Ordinanza n. 8/2020: "Applicazione art.1, com. n.6 - DPCM 11/03/2020 - Emergenza COVID-19 - Uffici e servizi comunali e di ASET SPA"

ORDINA

1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" sono i seguenti:

 a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal 08/03/2020)
 b) UFFICIO ANAGRAFE
 c) STATO CIVILE
 d) SIC
 e) PROTOCOLLO
 f) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI);
 g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI)
 h) MESSI COMUNALI
 ì) SUAP - SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)
 l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI
 m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)
 n) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo ordini della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");

 1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;

 1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento;

 1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità anche con possibile riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;

 1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in consistente riduzione ma non sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità;

 1.5 devono comunque essere assolte le attività relative al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali e di personale nonchè finanziari correlate a scadenze improrogabili di legge;

 1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

 1.7 la POLIZIA LOCALE dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell’emergenza, deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile correlatamente vietato anche per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale ma non appartenente al Corpo di Polizia Locale;

 2. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo la forza lavoro di impiego dei dipendenti privilegiando la concessione delle ferie nonchè in subordine, ove utile e produttivo, il lavoro agile secondo le direttive del dirigente del "Servizio Personale"; assicurano nei casi di assenza fisica di personale un servizio di ricezione telefonica degli utenti attivo in orario di apertura al pubblico in lavoro agile anche a rotazione;

 3. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali;

 4. L’operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzione in ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentiti il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua "le attività indifferibili da rendere in presenza" riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali; in particolare dovrà essere garantita con puntualità, in ogni modo, la raccolta differenziata e dovranno essere assunte tutte le iniziative atte a mantenere un adeguato livello igienico della città pur in eventuale carenza d'organico; il CRD in ragione degli assembramenti verificatesi e tenuto conto che non risulta al momento essenziale nell'ambito del servizio di igiene ambientale può essere chiuso sino a nuovo ordine;

 5. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;

 6. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DPR 1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;

 7. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed è valida sino al 25/03/2020 salvo diverso ordine; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 25 marzo 2020 notiziando i dirigenti e le p.o. vicarie comunali nonchè ASET spa; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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