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Comune di Fano: Ordinanza n.18/2020: applicazione del DPCM 10 Aprile 2020 - Regolamentazione uffici comunali, aset ed esercizi commerciali

Emessa dal Comune di Fano l'ordinanza n.18 del 13 Aprile 2020 che regolamentano  l'applicazione del DPCM 10 Aprile 2020 per uffici comunali, ASET SPA ed esercizi commerciali.

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 14 Aprile 2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 3 Maggio 2020 salvo proroghe senza soluzione di continuità con la precedente n.15/2020;

Si riportano di seguito le parti salienti della stessa:

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CONSIDERATO che il vigente DPCM del 10/04/2020 consente in via generale, per i soggetti non in quarantena ed in continuità con i precedenti DPCM, gli spostamenti solo per:

  • comprovate esigenze di lavoro

  • motivi di salute

  • situazioni di necessità

  • assoluta urgenza (ipotesi aggiunta per gli spostamenti tra comuni)

DATO ATTO che il DPCM del 10/04/2020, per quanto di particolare interesse in ordine al presente atto, riconosce la perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 e correlatamente dispone quanto segue:

  • art.1, comma n.1, lett.j: chiusura dei musei e dei luighi di cultura

  • art.1, comma n.1, lett.k: sospensione (rectius "chiusura" in quanto non possibile modalità alternativa al l'erogazione del servizio in questione necessariamente "in presenza") dei servizi educativi dell'infazia ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.65/2017

  • art.1, comma n.1, lett.s/t: divieto di riunioni, meeting ed analoghi che vanno svolti da remoto;

  • art.1, comma n.1, lett.hh): incentivazione in ordine alla fruizione delle ferie fermo restando che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;

  • art.2, comma n.1: perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 fermo restando le disposizioni di cui all'art.1 del DPCM in questione;

  • art.2, comma n.4: sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art.1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonchè per i servizi che riguardano l'istruzione;

  • art.3, comma n.1 lett.c-d-e): obblighi di informazione e messa a disposizione erga omese di disinfettanti negli uffici pubblici ovvero nei luoghi ove si svolge il servizio pubblico o di pubblica utilità "in presenza";

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ORDINA

1.   gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro", ai sensi dell'art.87, comma n.1 lett. a) del D.L.n.18/2020 e del DPCM del 10/04/2020, sono i seguenti:

a)  UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal

08/03/2020) -presidio-

b) UFFICIO ANAGRAFE -presidio-

c) STATO CIVILE -presidio- (per lo svolgimento dei matrimoni si rimanda ad eventuali ed apposite disposizioni del sottoscritto valutando i presupposti di indifferibilità);

d) SIC (ambito definito dal relativo dirigente)

e) PROTOCOLLO -presidio-

f) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI) (ambito definito dal relativo dirigente);

g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI) -attività di presidio-

h) MESSI COMUNALI (ambito definito dal relativo dirigente)

i) SUAP - SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)

l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E

ASSESSORI -attività di presidio-

m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)

n) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");

o) ALTRE ATTIVITA' CONNESSE A MOTIVI URGENTI ED INDIFFERIBILI AFFERENTI LA TUTELA DI DIRITTI PRIMARI DI RANGO COSTITUZIONALE NON ALTRIMENTI TUTELABILI (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");

La suddetta articolazione tiene conto, fermo restando le peculiarità della presente emergenza, delle attività comunali relative ai servizi essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi della L.146/1990 come richiamato dall'art.2, comma n.4 del DPCM del 10/04/2020;

1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero connessione in remoto ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e comunque con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;

1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento e solo per motivi urgenti ed indifferibili a tutela di diritti primari di rango costituzionale non altremente tutelabili come in premessa specificato e fermo restando le responsabilità penali inerenti la plausibilità della giustificazione da rendere alle forze di polizia per il relativo tragitto ovvero spostamento; in via ordinaria l'accesso ai servizi ed uffici comunali è assicurato per contatto mail ovvero telefonico;

1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità IN PRESENZA ma con SIGNIFICATIVA riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;

1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in CONSISTENTE o TOTALE riduzione ma purchè non sia attuata una sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità; ove il numero dei dipendenti "in presenza" sia eccessivo ovvero nel caso in cui sussitano criticità organizzative non altrimenti risolvibili -ivi inclusa la mancata attivazione del lavoro agile sussitendone i presupposti- il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", secondo il proprio prudente apprezzamento, dispone d'ufficio ed anche per le vie brevi quanto necessario con potere sovraordinato rispetto alla dirigenza e con potere gerarchico nei confronti di tutti i dipendenti comunali; resta sempre inteso che il "lavoro agile" è attivato solo ove sia possibile ed apprezzabilmente utile e produttivo fermo restando l'evidente rallentamento delle normali attività per numerosi uffici a fronte dell'enorme carico di lavoro per altri; in ogni caso il "lavoro agile" non può costituire una misura surrettizia indiscriminata e generalizzata costituente, di fatto, l'esenzione dal servizio (con corresponsione stipendiale) di cui all'art.87 del D.L.n.18/2020 applicando le priorità dei rimedi ivi previsti per la gestione delle assenze;

1.5 devono comunque essere assolte le attività relative alla gestione del personale, al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali, appalti e contratti, ragioneria e servizi finanziari, provveditorato ed economato nonchè quelle correlate a scadenze improrogabili di legge; in materia le relative decisioni sono assunte dal dirigente titolare della funzione COC "CONTINUTA' AMMINISTRATIVA" anche per le vie brevi sentita la conferenza dei dirigenti ovvero sentiti i dirigenti coinvolti;

1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

1.7 la POLIZIA LOCALE dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell’emergenza, deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile correlatamente ammesso per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale; lavoro agile ammesso per un numero limitato di appartenenti al Corpo di Polizia Locale secondo le valutazioni del relativo Comandante;

1. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo quanto più possibile la forza lavoro di impiego in presenza dei dipendenti; per i dipendenti non addetti al lavoro in presenza si privilegia "il lavoro agile" e si ricercano, per quanto possibile e fermo restando il preminete potere datoriale, accordi informali con gli stessi nel rispetto comunque di previsto al punto n.1.4 che precede ("modalità ordinari di lavoro" in riferimento al lavoro agile non significa ricorso indiscriminato allo stesso); i dirigenti assicurano, nei casi di assenza fisica di personale, un servizio di ricezione telefonica e scambio mail con gli utenti interni/esterni attivo in orario di apertura al pubblico anche a rotazione salvo assenze per malattia o congedi; I dirigenti promuovono comunque la fruizione delle ferie residue ante 2020 fermo restando che il ricorso al lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;

2. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali; è ammesso l'uso della mascherina chirurgica, ove reperibile, ai sensi del D.L.n.18/2020; le comunicazioni di carattere generale dei dirigenti datori di lavoro possono essere effettuate anche mediante l'uso dell'albo pretorio e/o del sito intranet; si osserva la circolare n.5 dell'8/04/2020 del dirigente del "Gabinetto del Sindaco" e del "Servizio Personale" od oggetto: "PROTOCOLLO D’INTESA MINISTRO F.P. – OO.SS. EMERGENZA COVID - 19 COMPORTAMENTI E DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO"; si da atto, altresì, che quanto previsto dall'art.3, comma n.1 lett.c)-e) del DPCM del 10/04/2020 è già da notevole tempo assolto presso il Comune di Fano secondo le disposizioni interne emanate (incluso aggiornamento DVR) e le decisioni del COC;

3.1. di seguito si elencano le misure igienico-sanitarie per cui si deve comunque replicare ampia e stabile diffusione in tutti gli uffici pubblici con obbligo di lavoro "in presenza" nonchè presso i luoghi aperti al pubblico relativamente ai servizi pubblici o di pubblica utilità (allegato n.4 del DPCM 10/04/2020):

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

è buona norma smaltire il fazzoletto usa e getta in conformità alle relative norme di igiene ambientale;

è buona norma procedere, subito dopo lo starnuto od il colpo di tosse, al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica;

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva (ove consentita);

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (procedere subito dopo al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica);

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

E' obbligatorio mettere a libera disposizione dei cittadini/utenti in tutti gli uffici/locali pubblici o aperti al pubblico nonchè presso altri luoghi di afflusso di pubblico consentiti -fermo restando il divieto di assembramento- soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; l'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio a carico dei cittadini/utenti all'ingresso dei locali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali. Per gli esercizi commerciali si applica quanto previsto al successivo punto n.6;

3. L’operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzione in ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentiti il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua "le attività indifferibili da rendere in presenza" riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali (nei casi opportunamente selezionati si procede con la cassa integrazione al fine di non aggravare il bilancio dell'azienda perseguendo eventuali economie sulle tariffe dei servizi pubblici correlati); in particolare dovrà essere garantito il servizio di "igiene urbana" fermo restando che l'organizzazione di detto servizio, i relativi standard e le attività a ciò essenziali sono oggetto di decisioni in ambito COC in relazione alle urgenze operative, alla forza lavoro disponibile e al rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche n.13/2020 e ss.mm.ii; il servizio di "verde pubblico" è svolto dai soggetti competenti (ASET spa - associazioni di volontariato - ditte appaltatrici del Comune di Fano) limitamente al perseguimento di adeguati liveli igienico sanitari e di sicurezza stradale (sfalcio erba - eliminazione infestanti e polloni- potature urgenti) in aderenza alla nota prefettizia del 7/04/2020, in atti ente con p.g.n.24222 del 9/04/2020; sono omesse in quanto vietate le operazioni di più ampio decoro ovvero di messa a dimora di fiori;

  1. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.1-3 del D.L.n.19/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;

 

  1. Le associazioni di categoria sono tenute a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 5 del DPCM del 10/04/2020 presso gli esercizi commerciali come segue:

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

L'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio all'ingresso degli esercizi commerciali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali.

  1. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma n.2 del DPR 1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;

 

  1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 14/04/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 3/05/2020 salvo proroghe senza soluzione di continuità con la precedente n.15/2020; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., nonchè ASET spa e le associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

IL SINDACO
Massimo SERI

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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