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Comune di Fano: Ordinanza n. 24/2020 - Emergenza covid-19 applicazione dpcm 26 aprile 2020

Emessa dal Comune di Fano l'ordinanza n.24 del 2 Maggio 2020 che stabilisce le modaltà di applicazione del DPCM 26 aprile 2020:

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 04/05/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 17/05/2020 senza soluzione di continuità con la precedente n.18/2020 salvo proroghe ovvero modifiche e/o integrazioni;

In particolare:

.......

ORDINA

  1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro", ai sensi dell'art.87, comma n.1 lett. a) del D.L.n.18/2020 e del DPCM del 26/04/2020, sono i seguenti:

a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal 08/03/2020) -presidio-

b) UFFICIO ANAGRAFE -presidio-

c) STATO CIVILE -presidio- (per lo svolgimento dei matrimoni si rimanda ad eventuali ed apposite disposizioni del sottoscritto valutando i presupposti di indifferibilità);

d) SIC (ambito definito dal relativo dirigente)

e) PROTOCOLLO -presidio-

f) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI) (ambito definito dal relativo dirigente);

g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI) -attività di presidio-

h) MESSI COMUNALI (ambito definito dal relativo dirigente)

i) SUAP - SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)

l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI -attività di presidio-

m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)

n) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");

o) ALTRE ATTIVITA' CONNESSE A MOTIVI URGENTI ED INDIFFERIBILI AFFERENTI LA TUTELA DI DIRITTI PRIMARI DI RANGO COSTITUZIONALE NON ALTRIMENTI TUTELABILI NONCHE' ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI PER L'ENTE (secondo le valutazioni del dirigente del "Gabinetto del Sindaco");

La suddetta articolazione tiene conto, fermo restando le peculiarità della presente emergenza, delle attività comunali relative ai servizi essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi della L.n.146/1990 come richiamato dall'art.2, comma n.3 del DPCM del 26/04/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;

1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero connessione in remoto ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e comunque con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;

1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento e solo per motivi urgenti ed indifferibili a tutela di diritti primari di rango costituzionale non altremente tutelabili come in premessa specificato e fermo restando le responsabilità penali inerenti la plausibilità della giustificazione da rendere alle forze di polizia per il relativo tragitto ovvero spostamento; in via ordinaria l'accesso ai servizi ed uffici comunali è assicurato per contatto mail ovvero telefonico; i suddetti utenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina (anche di comunità) con copertura -naso/mento-;

1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità IN PRESENZA ma con SIGNIFICATIVA riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;

1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in CONSISTENTE o TOTALE riduzione ma purchè non sia attuata una sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità; ove il numero dei dipendenti "in presenza" sia eccessivo ovvero nel caso in cui sussitano criticità organizzative non altrimenti risolvibili -ivi inclusa la mancata attivazione del lavoro agile sussitendone i presupposti- il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", secondo il proprio prudente apprezzamento, dispone d'ufficio ed anche per le vie brevi quanto necessario con potere sovraordinato rispetto alla dirigenza e con potere gerarchico nei confronti di tutti i dipendenti comunali; resta sempre inteso che il "lavoro agile" è attivato solo ove sia possibile ed apprezzabilmente utile e produttivo fermo restando l'evidente rallentamento delle normali attività per numerosi uffici a fronte dell'enorme carico di lavoro per altri; in ogni caso il "lavoro agile" non può costituire una misura surrettizia indiscriminata e generalizzata costituente, di fatto, l'esenzione dal servizio (con corresponsione stipendiale) di cui all'art.87 del D.L.n.18/2020 applicando le priorità dei rimedi ivi previsti per la gestione delle assenze;

1.5devono comunque essere assolte le attività relative alla gestione del personale, al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali, appalti e contratti, ragioneria e servizi finanziari, provveditorato ed economato nonchè quelle correlate a scadenze improrogabili di legge; in materia le relative decisioni sono assunte dal dirigente del "Gabinetto del Sindaco" anche per le vie brevi sentita la conferenza dei dirigenti ovvero sentiti i dirigenti coinvolti;

1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

1.7 la POLIZIA LOCALE dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell’emergenza, deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile correlatamente ammesso per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale; lavoro agile ammesso per un numero limitato di appartenenti al Corpo di Polizia Locale secondo le valutazioni del relativo Comandante;

  1. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo quanto più possibile la forza lavoro di impiego in presenza dei dipendenti; per i dipendenti non addetti al lavoro in presenza si privilegia "il lavoro agile" e si ricercano, per quanto possibile e fermo restando il preminete potere datoriale, accordi informali con gli stessi nel rispetto comunque di previsto al punto n.1.4 che precede ("modalità ordinari di lavoro" in riferimento al lavoro agile non significa ricorso indiscriminato allo stesso); i dirigenti assicurano, nei casi di assenza fisica di personale, un servizio di ricezione telefonica e scambio mail con gli utenti interni/esterni attivo in orario di apertura al pubblico anche a rotazione salvo assenze per malattia o congedi; I dirigenti promuovono comunque la fruizione delle ferie residue ante 2020 fermo restando che il ricorso al lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;

 

  1. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati con obbligo d'uso, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati ovvero altri DPI previsti dall'aggiornamento del DVR; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali e con l'uso di un unica stanza da parte di un solo dipendente; è ammesso l'uso della mascherina chirurgica, ove reperibile, ai sensi del D.L.n.18/2020 nonchè delle "mascherine di comunità" di cui all'art.3, commi n.2-3-4 del DPCM del 26/04/2020; le comunicazioni di carattere generale dei dirigenti datori di lavoro possono essere effettuate anche mediante l'uso dell'albo pretorio e/o del sito intranet; si osserva la circolare n.5 dell'8/04/2020 del dirigente del "Gabinetto del Sindaco" e del "Servizio Personale" od oggetto: "PROTOCOLLO D’INTESA MINISTRO F.P. – OO.SS.EMERGENZA COVID - 19COMPORTAMENTI E DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO"; si da atto, altresì, che quanto previsto dall'art.3, comma n.1 lett.c)-e) del DPCM del 26/04/2020 è già da notevole tempo assolto presso il Comune di Fano secondo le disposizioni interne emanate (incluso aggiornamento DVR) e le decisioni del COC;

3.1. di seguito si elencano lemisure igienico-sanitarie per cui si deve comunque replicare ampia e stabile diffusione in tutti gli uffici pubblici con obbligo di lavoro "in presenza" nonchè presso i luoghi aperti al pubblico relativamente ai servizi pubblici o di pubblica utilità (allegato n.4 del DPCM 26/04/2020):

1) lavarsi spesso le mani;

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3) evitare abbracci e strette di mano;

4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); è buona norma smaltire il fazzoletto usa e getta in conformità alle relative norme di igiene ambientale; è buona norma procedere, subito dopo lo starnuto od il colpo di tosse, al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica;

6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (procedere subito dopo al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica);

9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11) si racomanda in tutti i contatti sociali anche oltre a quanto imposto da provvedimenti governativi e/o regionali l'uso della mascherina -anche di comunità- (copertura dal mento al naso);

E' obbligatorio mettere a libera disposizione dei cittadini/utenti in tutti gli uffici/locali pubblici o aperti al pubblico nonchè presso altri luoghi di afflusso di pubblico consentiti -fermo restando il divieto di assembramento- soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; l'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio a carico dei cittadini/utenti all'ingresso dei locali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali. Per gli esercizi commerciali si applica quanto previsto al successivo punto n.6;

L’operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzionein ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentiti il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua "le attività indifferibili da rendere in presenza" riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali (nei casi opportunamente selezionati si procede con la cassa integrazione al fine di non aggravare il bilancio dell'azienda perseguendo eventuali economie sulle tariffe dei servizi pubblici correlati); in particolare dovrà essere garantito il servizio di "igiene urbana" fermo restando che l'organizzazione di detto servizio, i relativi standard e le attività a ciò essenziali sono oggetto di decisioni in ambito COC in relazione alle urgenze operative, alla forza lavoro disponibile e al rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche n.23/2020 e ss.mm.ii; il servizio di "verde pubblico" è svolto dai soggetti competenti (ASET spa - associazioni di volontariato - ditte appaltatrici del Comune di Fano) senza limitazioni in relazione alla operatività del codice ateco n.81.3 di cui all'allegato n.3 del DPCM 26/04/2020;

  1. Le associazioni di categoria sono tenute a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 presso gli esercizi commerciali come segue:

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

L'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio all'ingresso degli esercizi commerciali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali.

  1. Ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d-e-f del DPCM del 26/04/2020 la Polizia Locale procede ad intensificare i controlli esterni anche avvalendosi della Protezione Civile; ove si formino assembramenti in luoghi pubblici e/o privati la Polizia Locale procede con le sanzioni previste nonchè ad attuare le più idonee misure atte a ripristinare il distanziamento sociale eventualmente anche richiedendo l'ausilio delle altre forze dell'ordine;

 

  1. L'ingresso ai cimiteridei visitatori è consentito con l'obbligo della mascherina (anche di comunità) e comunque nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramenti; i visitatori che provvedono alla cura delle tombe e/o dei fiori votivi hanno l'obbligo di uso dei guanti procedendo, prima e dopo l'uso degli stessi, al lavaggio della mani anche con l'uso di soluzione idroalcolica; ove si verifichino assembramenti e/o sia significativamente non osservato l'obbligo d'uso della mascherina e/o dei guanti la Polizia Locale provvede nell'immediatezza a far defluire il pubblico e a chiudere il cimitero per l'intera giornata salva l'applicazione delle sanzioni previste;

 

  1. Sono prorogate sino alle ore 24.00 del 17/05/2020 le disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n.22/2020 relativamente all'accesso agli orti per anziani ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d) - e) del DPCM del 26/04/2020 fermo restando che, a far data dalle 00.00 dell'11/05/2020, il limite individuale di ingresso settimanale è incrementato da n.2 turni a n.3 turni;in tali orti è obbligatorio l'uso della mascherina (anche di comunità); il Dirigente del Settore "Servizi Sociali" provvede conseguentemente a riorganizzare i turni di ingresso e a disporre quanto necessario in base a quanto stabilito con il presente punto;

 

  1. La celebrazione dei matrimoni civili è consentita con la sola presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi e dei testimoni e con l'uso della mascherina (anche di comunità) ai sensi dell'art.3, commi n.2-3-4 del DPCM del 26/04/2020 e comunque nel rispetto del distanziamento sociale;

 

  1. Restano chiuse alla generalità degli utenti le aree e gli impianti sportivi nonché le aree attrezzate sportive e/o ricreative fermo restando quanto previsto dal provvedimento del Presidente della Regione Marche n.142/2020 e n.143/2020; è fatto sempre salvo e consentito l'ingresso negli impianti sportivi dei soli atleti che praticano discipline sportive individuali, di cui all'art.1, comma n.1, lett.g) del DPCM del 26/04/2020, riconosciuti ufficialmente dal CONI;

 

  1. Le aree gioco e le relative attrezzature sono adeguatamente segnalate in quanto interdette con divieto di utilizzo ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.e) del DPCM del 26/04/2020; provvede in materia il settore LL.PP.; le panchine possono essere utilizzate da un solo utente alla volta e con divieto di assembramento limitrofo a garanzia del distanziamento sociale;

 

  1. E' interdetta con divieto di utilizzo la "Passeggiata del Lisippo" ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d) del DPCM del 26/04/2020 presso la diga foranea del porto in zona Sassonia in quanto potenzialmente oggetto di presumibili numerosi accessi legati al parziale rispristino delle libertà personali di cui alla "FASE 2" in relazione alla presente stagionalità ma morfologicamente non idonea a garantire il distanziamento sociale;

 

  1. In ragione dei possibili effetti sociali negativi e pericolosi relativi ad eventuali assembramenti derivanti dal graduale e parziale rispristino delle libertà personali il sottoscritto si riserva di procedere, in via interinale, nelle more di evetuali ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art.1 del DPCM del 26/04/2020, con disposizioni emanate anche per le vie breviatte a preservare le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria delle attività e/o dei luoghi consentiti indipendentemente dalla fonte -governativa o regionale- delle disposizioni interessate;

 

  1. In ragione dell'avvio della seconda linea dell'impianto di cremazione presso il "Cimitero dell'Ulivo" e del superamento della fase di picco dell'emergenza di polizia mortuaria possono essere riprese da parte di ADRIACOM CREMAZIONI srl le ordinarie operazioni di cremazione dei resti mortali sospese in base al punto n.6 di parte dispositiva della propria precedente ordinanza n.10 del 23/03/2020 e n.13 del 28/03/2020;

 

  1. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;

 

  1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 04/05/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 17/05/2020 senza soluzione di continuità con la precedente n.18/2020 salvo proroghe ovvero modifiche e/o integrazioni; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., nonchè ASET spa ed ADRIACOM CREMAZIONI srl, oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;

 

  1. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.4 del D.L.n.19/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine.

IL SINDACO
Massimo Seri

ALTRE INFO:

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