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Comune di Fano: Ordinanza n. 27/2020 - emergenza covid19 applicazione d.l.n.33/2020 - dpcm 17/05/2020

Emessa dal Comune di Fano l'ordinanza n.27 del 17 Maggio 2020:  emergenza covid19 applicazione d.l.n.33/2020 - dpcm 17/05/2020. Di seguito il pdf completo e il testo dell'ordinanza nelle parti essenziali:

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 18/05/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 31/07/2020 salvo quanto diversamente disposto e senza soluzione di continuità con la precedente n.24/2020 salvo proroghe ovvero modifiche e/o integrazioni;

In particolare:

.......

ORDINA
  1. Sino al 30 giugno 2020 la modalità di smart working resta la modalità ordinaria e generalizzata di svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti comunali fatta eccezione per gli uffici e servizi già individuati dal sottoscritto con la propria precedente ordinanza n.24/2020;

  2. Sino al 30 giugno 2020 l'accesso agli uffici comunali è consentito solo previo appuntamentosebbene siano da preferire, ove possibile e senza sacrificio di diritti primari costituzionalmente garantiti, soluzioni alternative mediante l'uso di strumenti di information technology; l'ingresso presso gli uffici comunali da parte di chiunque senza appuntamento è sanzionato ai sensi del punto n.14 che segue; l'ingresso del pubblico presso i suddetti uffici è consentito esclusivamente attuando il distanziamento sociale di almeno 1 metro e solo con l'uso della mascherina (anche di comunità); nei luoghi di accesso comuni sono affisse le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art.3, comma n.1, lett.c) del DPCM 17/05/2020 (allegato n.16 del medesimo decreto) e sono messi a disposizione dei dipendenti e dell'utenza soluzioni disinfettanti secondo gli standard vigenti; si richiama la scheda tecnica allegata al DPCM del 17/05/2020 relativa agli "uffici aperti al pubblico"; è fatto divieto di utilizzo dei ventilatori collocati all'interno degli uffici e delle sedi comunali nonchè dell'aria condizionata con funzione di ricircolo fermo restando l'obbligo di tenere costantemente aerate le stanze ed i corridoi comuni per quanto possibile;

  3. I dirigenti provvedono, previo accordo con il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", a definire sino al 31/12/2020 modelli organizzativi transitori per il lavoro in presenza secondo le disposizioni di legge e sulla base delle direttive del DFP assecondando il declino dell'emergenza sanitaria su base regionale e provinciale (anche con possibile alternanza di modelli gestionali della prestazione lavorativa); la modalità di lavoro in presenza è comunque adottata -ancorchè non con l'impiego massimo della forza lavoro disponibile- ove non risulti efficacemente possibile svolgere il servizio all'utenza con modalità alternative di information technology; la modalità di lavoro in presenza è attuata, in via prevalente rispetto ai singoli uffici interessati, entro il 15/06/2020 ove sia ritenuto necessario per supportare adeguatamente le esigenze delle attività produttive e commerciali ed altre indifferibili esigenze dell'ente ovvero anche nei casi in cui l'assetto logistico consenta uno stabile distanziamento tra dipendenti (privilegiando, ove possibile, la collocazione di un solo dipendente per stanza valutando il dimensionamento degli spazi e la presenza di una o più finestre);

  4. Il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", valutando l'andamento delle necessità gestionali ed operative dell'ente, ha facoltà di assumere, sino al 31/12/2020, e con vincolo conformativo protocolli operativi, buone pratiche ed atti organizzativi generali per un transitorio e speciale ripristino graduale delle attività degli uffici e dei servizi comunali, fermo restando la necessità di bilanciare le esigenze degli utenti con gli obblighi di distanziamento sociale interno alle sedi comunali, con il divieto di assembramento e con il rispetto degli obblighi di sicurezza e di profilassi igienico-sanitaria dei dipendenti; il medesimo dirigente può ridefinire in tutto o in parte, in via transitoria sino al 31/12/2020 ed ove ritenuto opportuno, la flessibilità oraria di entrata/uscita, l'orario di lavoro e/o di servizio dei dipendenti sentita la Giunta, la conferenza dei dirigenti e le OO.SS. anche in deroga alle vigenti disposizioni del CCNL ove consentito dalla legge; l'orario di apertura al pubblico resta soggetta alle prerogative del sottoscritto ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

  5. Gli esercizi commerciali diffondono e si attengono alle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art.3, comma n.1, lett.c) del DPCM 17/05/2020 (allegato n.16 del medesimo decreto)

  6. La Polizia Locale procede ad intensificare i controlli esterni anche avvalendosi della Protezione Civile; ove si formino assembramenti vietati e/o non conformi alle vigenti misure di sicurezza per le attività ammesse in luoghi pubblici e/o privati o privati aperti al pubblico la Polizia Locale procede con le sanzioni previste dall'ordinamento nonchè ad attuare le più idonee misure atte a ripristinare il distanziamento sociale eventualmente anche richiedendo l'ausilio delle altre forze dell'ordine;

  7. Sino al 30 giugno 2020 l'ingresso ai cimiteridei visitatori è consentito con l'obbligo della mascherina (anche di comunità) e comunque nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramenti; i visitatori che provvedono alla cura delle tombe e/o dei fiori votivi hanno l'obbligo di uso dei guanti procedendo, prima e dopo l'uso degli stessi, al lavaggio delle mani anche con l'uso di soluzione idroalcolica; ove si verifichino assembramenti e/o sia significativamente non osservato l'obbligo d'uso della mascherina e/o dei guanti la Polizia Locale provvede nell'immediatezza a far defluire il pubblico e a chiudere il cimitero per l'intera giornata salva l'applicazione delle sanzioni previste;

  8. Sono prorogate sino alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 le disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n.22/2020 relativamente all'accesso agli orti per anzianifermo restando che, a far data dalle 00.00 dell'11/05/2020, il limite individuale di ingresso settimanale è stato incrementato da n.2 turni a n.3 turni;in tali orti è obbligatorio l'uso della mascherina (anche di comunità); il Dirigente del Settore "Servizi Sociali" provvede conseguentemente a riorganizzare i turni di ingresso e a disporre quanto necessario in base a quanto stabilito con il presente punto;

  9. Sino al 30 giugno 2020 lacelebrazione dei matrimoni civili è consentita, presso la sede comunale della "Sala della Concordia", con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi, dei testimoni oltre ad un numero non superiore a 20 persone e con l'uso della mascherina (anche di comunità) e comunque nel rispetto del distanziamento sociale; il numero massimo dei partecipanti e le regole per le celebrazioni dei matrimoni civili in luogo esterno è determinato dalla P.O. del relativo servizio;

  10. Sino al 30 giugno 2020 le panchine presso i luoghi pubblici possono essere utilizzate da un solo utente alla volta qualora sia privo di mascherina e con divieto di assembramento limitrofo a garanzia del distanziamento sociale;

  11. In ragione dei possibili effetti sociali negativi e pericolosi relativi ad eventuali assembramenti derivanti dal graduale e parziale rispristino delle libertà personali il sottoscritto si riserva di procedere, in via interinale, nelle more di eventuali ordinanze, con disposizioni emanate anche per le vie breviatte a preservare le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria delle attività e/o dei luoghi consentiti indipendentemente dalla fonte -governativa o regionale- delle disposizioni interessate;

  12. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;

  13. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 18/05/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 31/07/2020 salvo quanto diversamente disposto e senza soluzione di continuità con la precedente n.24/2020 salvo proroghe ovvero modifiche e/o integrazioni; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;

  14. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.3 del D.L.n.33/2020.

IL SINDACO
Massimo Seri

ALTRE INFO:

Ministero della salute: domande e risposte

Emergenza sanitaria Regione Marche

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