Titolo I: Cap I - LA COMUNITA', L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO
ART. 1 - LA COMUNITA'
1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e attraverso le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
3. Il Comune di Fano concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
ART. 2 - L'AUTOGOVERNO
1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto. Ciò nel solco storico degli statuti che la Città di Fano si è data da secoli.
ART. 3 - LO STATUTO
1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi inderogabili espressamente fissati dalla legge, stabilisce i criteri generali dell'organizzazione del Comune, e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; stabilisce, altresì, i criteri generali per lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comune, Provincia e quelle della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso dei cittadini allinformazione e ai procedimenti amministrativi.
2. Lo statuto, liberamente e democraticamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze sociali, economiche e culturali della comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
3. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante rispondenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
ART. 4 - IL COMUNE
1. Il Comune è lEnte locale autonomo che rappresenta la comunità di Fano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonchè di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare della potestà regolamentare da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Tali funzioni, in base al medesimo principio, sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
6. Il Comune riconosce la vocazione del proprio territorio alle attività agricole, industriali, artigianali, turistiche e marinare; valorizza lo sviluppo delle colture biologiche e le attività di studio delle stesse e promuove la ricerca e la diffusione di colture a basso impatto ambientale, non consentendo, sul proprio territorio, coltivazioni in campo aperto di organismi geneticamente modificati; sostiene e favorisce linsediamento delle imprese industriali ed artigianali nel rispetto della tutela ambientale e della salute dei cittadini; attiva le iniziative per la promozione del turismo, sostiene e favorisce le attività legate alla pesca e al porto e le azioni di carattere tecnologico e scientifico per la salvaguardia e la tutela del territorio e del mare.
7. Il Comune promuove e sostiene ogni iniziativa rivolta all'integrazione con l'entroterra e, in particolare, favorisce i rapporti con gli Enti e le Comunità della valle del Metauro e del Cesano, per una crescita più equilibrata nell'intero territorio.
ART. 5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione.
2. Promuove e favorisce relazioni economiche, culturali e sociali al fine di contribuire alla pace ed allo sviluppo di relazione fra i popoli, attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con città europee ed extraeuropee.
3. In ottemperanza e in attuazione dellart. 11 della Costituzione, il Comune ripudia la guerra e la sua preparazione; non consente pertanto la dislocazione sul proprio territorio di armi di distruzione di massa quali quelle atomiche, batteriologiche e chimiche.
4. Il Comune, secondo quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 10.12.1948 e dalla Carta dei Diritti Europei, riconosce il valore e la dignità di ogni persona come obiettivo primario della propria attività. Concorre a garantire, nellambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e la tutela della vita umana sin dal suo inizio, adottando ogni provvedimento necessario affinché lesistenza di ogni persona venga protetta in tutti i suoi aspetti, individuando nei valori di libertà, verità, giustizia, uguaglianza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae, dai principi fondamentali della democrazia, ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli individui e le famiglie, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, lingua e religione.
5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli e delle loro associazioni democratiche all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità fanese.