Descrizione
L'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato come "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing". Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala - agli organi legittimati ad intervenire - violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.
Il whistleblowing è quindi la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Con la Legge 179/2017 è stato integralmente sostituito l'art. 54 bis, che ora prevede che le segnalazioni possano essere inoltrate, oltre che al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, direttamente all'ANAC o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
Successivamente con Deliberazione n. 469 del 09.06.2021 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le nuove “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”
L'ente aveva già adottato nel 2016 un Regolamento per disciplinare la procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità, posto che a tale data la stessa poteva essere inoltrata solo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione tramite una piattaforma interna in grado di garantire l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso di algoritmi crittografici.
Il predetto regolamento, recante le procedure di segnalazione degli illeciti, è stato aggiornato alla luce delle “Linee Guida” approvate da ANAC con Deliberazione n. 469/2021. Anche la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni secondo le modalità di tutela dell’anonimato e della riservatezza dei dati personali previsti dalla normativa in materia, attualmente in uso nel Comune di Fano è conforme ai requisiti previsti dalle suddette Linee Guida ANAC; le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, che garantisce la riservatezza verso terzi dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.
Le Linee Guida ANAC distinguono tra "segnalazioni" di condotte illecite - di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro - e "comunicazioni" di misure ritenute ritorsive adottate dall'Amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Queste ultime devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce.
Sia la piattaforma interna all’ente che quella di ANAC sono presenti sulla home page della intranet a cui hanno accesso tutti i dipendenti.
Considerato che "la disciplina dell'art. 54 bis si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica", anche questi soggetti potranno utilizzare alternativamente le due piattaforme a disposizione dei dipendenti comunali, accessibili ai seguenti link: