Descrizione
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (rilasciato da scuole statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti) o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
La Circolare Ministeriale del 30/12/2010 n. 101 all’art. 4 stabilisce che "L'obbligo di istruzione e di frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità."