Descrizione
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Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi
dell’art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
ORDINA
1) il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori
e/o bicchieri di vetro nei pubblici esercizi, esercizi commerciali e per gli esercenti di commercio su
aree pubbliche, di tutta la città,oltre che nell’area della manifestazione (planimetria allegata),dalle
ore 8.00 del giorno venerdì 13 giugno 2025 alle ore 8.00 di domenica 15 giugno 2025;
2) il divieto di introduzione, nell’area interessata dalla manifestazione per tutta la sua durata, di
bevande:
- in contenitori di vetro
- in lattine chiuse
- bottiglie di plastica con tappo
- borracce, thermos o contenitori similari;
3) il divieto di somministrazione e vendita da asporto di superalcolici, nell’area della
manifestazione da parte di tutti gli esercizi, anche mobili, situati all’interno dell’area stessa
(planimetria allegata);
SANZIONI
- Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00,
con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri
di legge e di procedimento.
- All’atto dell’accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla
confisca delle cose utilizzate ai fini della commissione dell’illecito.
- All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
e ss.mm.ii..
- Restano salvi i divieti e gli obblighi previsti dal vigente Regolamento Comunale di Polizia
Urbana.
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet
del Comune di Fano.
INFORMA
-Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo
presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
della stessa;
- è ammesso il ricorso giudiziale avanti al Tar Marche ai sensi del D.lgs n.104/2010 entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi) dalla medesima
data ai sensi del DPR n.1199/1971;
DISPONE
La trasmissione del presente atto a:
- Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e
sull’osservanza della presente ordinanza;
- alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza, al Comando della Guardia di Finanza di Fano, al Comando Provinciale
dei Carabinieri, al Comando Carabinieri di Fano, al Dirigente del Commissariato P.S. di Fano.
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul
sito istituzionale del Comune di Fano.
Fano, lì 11/06/2025
IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
In allegato testo integrale dell'ordinanza.