Descrizione
IL SINDACO
VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;
l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata:la contaminazione
microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore
circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui
l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato
nell'allegato II;..”;
l'art. 5 che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:.......omissis...... b) la delimitazione delle
zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;...........omissis...........d) l'apposizione,
nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) “la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile
nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di
breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;
l'art. 15 “Informazione al pubblico”che dispone al comma 1 “...........omissis.......... 3) avviso
tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e)
laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni......”;
VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione”.
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008
n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero
territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del
centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365/2015 con la quale oltre a disciplinare la
stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione -
IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale
ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 529 del 08 aprile 2024, con la quale oltre
a definire le azioni gli indirizzi regionali in relazione alla stagione balneare 2024, a seguito di un processo condiviso con ARPAM e i Comuni interessati sono state individuate n 33 Aree omogenee di
cui 5 nel comune di Fano
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 550 del 17aprile 2025, avente per
oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2025: adempimenti regionali relativi
all'applicazione dell’art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”;
Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all’allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) individuazione delle acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW
(Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico
sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che,
nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-
(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7)
indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e
indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del
Ministero della Salute …. (paragrafo H);
VISTA l'Ordinanza n 9 del 30.04.2025con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Regione Marche n. n. 550 del 17 aprile 2025, ha individuato per la stagione balneare 2025 -1 maggio
14 settembre- le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di
campionamento all’interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
VISTA l'Ordinanza n° 8 del 30.04.2025 “Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e
successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del
territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica
fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla-Stagione Balneare
2025”con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela,
prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute
pubblica, disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la
costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti,
all’attivarsi degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con
la conseguente immissione in mare e/o nel corso d’acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue
urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente
considerate ed emanate;
VISTA la Nota ARPAM nota acquisita agli atti del Comune di Fano con P.G. 73328 del 29.07.2025
avente per oggetto: “Comunicazione preliminare esiti NON CONFORMI. Controlli analitici su acque
di balneazione (D. Lgs 116/2008) – Comune di Fano” con la quale si informa questa Amministrazione
che “gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acqua di balneazione prelevati
dal personale ARPAM di Pesaro in data 28.07.2025 sono risultati NON CONFORMI per il parametro
Escherichia coli (1200 UFC/100ml) nella BW IT011041013009 denominata”Sfioratore depuratore
Sassonia Nord”.
CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Regione Marche n. 550 del 17 aprile 2025, e riportato graficamente nell’Ordinanza n 9 del 30.04.2025
adottata da questa Amministrazione, il punto di campionamento di cui sopra risulta essere
rappresentativo dell’intera Area Omogenea IT011041013A004 AO_SASSONIA SUD costituita dalle
seguenti BW IT011041013009 SFIORATORE SASSONIA SUD e IT011041013010 BERSAGLIO -
FINE GO-KART
Aree Omogenee
AO
Area Balneazione
Identificativo Denominazione Acqua Balneazione Punto inizio Punto fine
Punto
Campionamento
class
e
IT011041013A
004
AO_SASSONI
A SUD
IT011041013009 SFIORATORE SASSONIA SUD 43.8452; 13.028 43.8429; 13.0315 43,844330 13,029884 1
IT011041013010 BERSAGLIO - FINE GO-KART 43.8429; 13.0315 43.8366; 13.0422 43,841000 13,035156 1
RITENUTO necessario a tutela della salute dei bagnanti adottare un divieto temporaneo di balneazione
nell’intera intera area Omogenea IT011041013A004 AO_SASSONIA SUD costituita dalle seguenti
BW IT011041013009 SFIORATORE SASSONIA SUD e IT011041013010 BERSAGLIO - FINE
GO-KART
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
VISTO il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
VISTA la Legge n° 241/1990;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
con decorrenza immediata, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova
comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:
intera area Omogenea
IT011041013A004 AO_SASSONIA SUD costituita dalle seguenti BW
IT011041013009 SFIORATORE SASSONIA SUD e IT011041013010 BERSAGLIO - FINE GO-KART
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra,
proiezione WGS84
Aree Omogenee
AO
Area Balneazione
Identificativo
Denominazione Acqua
Balneazione Punto inizio Punto fine
IT011041013A004
AO_SASSONIA
SUD
IT011041013009 SFIORATORE SASSONIA SUD 43.8452; 13.028 43.8429; 13.0315
IT011041013010 BERSAGLIO - FINE GO-KART 43.8429; 13.0315 43.8366; 13.0422
Si precisa che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tale tratto di costa sarà riaperto alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell’esito
favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.
DISPONE
1. La delimitazione temporanea e urgente della zona sopra descritte con l'apposizione di cartelli riportanti
la scritta:“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE”
2. che il Comando Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AST Pesaro-Urbino
vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in
quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto
temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA per l'installazione della segnaletica.
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi–
U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento
amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro
il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione,.
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM,
Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria
di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Al Settore Governo del Territorio
U.O.C Viabilità Traffico; al Comando Polizia Locale All’U.O. Turismo all’U.O. Comunicazione ed
Informazione; all’U.O.C. Pianificazione e Demanio Marittimo all’U.O.C. SIC; all’U.O.C. Servizi Interni
Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.
Fano, lì 29/07/2025
IL SINDACO
Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005