ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 14/08/2026 -

Ordinanza sindacale di divieto uso su aree pubbliche di contenitori di vetro per il
correlato consumo di bevande e alimenti per motivi di incolumità pubblica e
sicurezza urbana
Data:

14/08/2026

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO CHE -obiettivo strategico del Comune di Fano è la gestione coordinata e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici per garantire il primario diritto dei cittadini alla sicurezza urbana per consentire una significativa e generalizzata qualità della vita; -è pertanto necessario garantire una serena e civile convivenza negli spazi pubblici che spesso sono oggetto di fenomeni di degrado per comportamenti che non solo si connotano per inciviltà ma che pongono le premesse per pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana specie in relazione all'uso di contenitori di vetro (bottiglie e simili);

RILEVATO CHE -nel territorio della Città di Fano, si sono verificate problematiche relative alla pubblica sicurezza e all' incolumità pubblica (nonchè per riflesso al decoro urbano e alla quiete pubblica) collegate all’utilizzo improprio, ed in alcuni casi anche violento,di contenitori in vetro sia in ragione dell’abbandono e/o della dispersione di detti contenitori in modo indiscriminato su suolo pubblico (di regola soventemente ridotti in frantumi di grandi, medie o anche piccole dimensioni con attitudine a procurare tagli e lesioni) sia in ragione del fatto che detti fenomeni costituiscono:

a) il presupposto per cagionare pregiudizio ai cittadini specie di minore età nonché agli animali d'affezione;

b) il presupposto per cagionare pregiudizio in modo attivo utilizzando detti frammenti come strumenti atti all'offesa (armi improprie);

-tale contegno di inciviltà vede un aumento significativo nella stagione estiva con particolare riferimento alle ore serali e notturne (ove si concentrano numerose iniziative di intrattenimento turistico e ricettivo da parte degli operatori commerciali e dell'amministrazione comunale) dove è più frequente il raggruppamento di persone nelle aree pubbliche all’aperto di maggiore carico urbano ed antropico anche in relazione al profilo turistico della Città di Fano;

CONSIDERATO CHE

- l’abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all’esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l’uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull’area pubblica.

- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni, oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, costituiscono un pericolo per l’incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell’ambiente e dell’abitato in generale, determinando oltretutto l’esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi per la cittadinanza comunque non utile per fronteggiare la problematica in questione;

CONSIDERATO, altresì, che l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente nonché restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e altri contenitori in vetro all’interno del contesto urbano possa costituire transitoriamente un valido strumento di prevenzione in materia di incolumità e sicurezza pubblica nonché derivatamente di degrado urbano e sociale; VISTA la relazione della Polizia Locale del 14 agosto in atti ente con p.g. n.78363/2026: “Considerate le criticità già segnalate con nota PG 62489 del 30/06/2026, relative alle zone di maggiore concentrazione di persone in centro storico, nei parchi pubblici, nelle pertinenze della stazione ferroviaria e in zona mare, si evidenzia che la situazione di ordine pubblico ha subito un ulteriore e preoccupante deterioramento. Tali aree sono teatro di frequenti episodi in cui giovani consumano bevande alcoliche, talvolta abusandone, e in cui la disponibilità di contenitori in vetro, utilizzati in modo improprio o abbandonati sul suolo pubblico, costituisce un concreto pericolo per l’incolumità pubblica e una fonte di degrado. A conferma di ciò, si riportano i recenti fatti di cronaca registrati in zona mare: - Un episodio di accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi, che ha destato notevole allarme sociale. - L'intervento in data 08/08/2026, sempre in zona mare, dove una pattuglia della Polizia Locale ha sorpreso una banda di 12/13 ragazzi, alcuni dei quali travisati da passamontagna, intenti in una lite. Nella circostanza, è stato accertato che i soggetti coinvolti, tra cui diversi minori provenienti da comunità di accoglienza, utilizzavano bottiglie di vetro, rendendole potenziali armi improprie. In vista dell'imminente ricorrenza di Ferragosto, che vedrà la città interessata da un importante flusso di persone e da un'ulteriore intensificazione del fenomeno della c.d. "movida", la Questura di Pesaro e Urbino ha impartito direttive volte a potenziare i servizi di controllo del territorio. Tali disposizioni richiedono un monitoraggio costante delle aree di aggregazione giovanile e degli esercizi commerciali, con particolare attenzione alle ore serali e notturne, al fine di prevenire condotte illecite, fenomeni di violenza e bullismo da parte di bande di giovanissimi. Alla luce di quanto sopra, dato atto che la precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 01/07/2026 è scaduta in data 31/07/2026, e considerato l'accresciuto rischio per la collettività, si ritiene necessario adottare un nuovo provvedimento contingibile e urgente che vada a rinnovare e rafforzare le misure di prevenzione. Nello specifico, si richiede di valutare: - Il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro nelle aree pubbliche (centro storico, zona lungomare da Fosso Sejore a Ponte Sasso, parchi pubblici entro 100 metri dal perimetro, area stazione ferroviaria e relative pertinenze). - La previsione del sequestro cautelare del contenitore di vetro in caso di accertamento della violazione amministrativa (ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1-bis del TUEL), quale strumento indispensabile per rendere più efficace l’azione di vigilanza e prevenzione operata dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. - L’applicazione del divieto nella fascia oraria 18.00-03.00, tutti i giorni, con particolare rigore nel fine settimana e nei giorni festivi, in linea con l'esigenza di intensificazione della vigilanza richiesta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Si ritiene che tali misure siano indispensabili per garantire la sicurezza urbana e scongiurare il degenerare di liti o episodi di violenza, in un contesto, quello estivo, che richiede una costante elevata soglia di attenzione”.

RITENUTO CHE per le ragioni sopra esposte e per quelle infra meglio precisate, sussistano le condizioni di "contingibilità ed urgenza" strettamente correlate ad una accresciuto contesto di criticità che richiede l'uso del potere "extra ordinem" sindacale;che tale situazione non è fronteggiabile con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (impossibilità, di regola, di identificare l'autore dell'abbandono di rifiuti) anche in relazione alla evidente impossibilità tecnica, nel breve periodo, di procedere-in modo territorialmente pervasivo- con continui turni orari e non solo giornalieri di pulizia delle strade e dei luoghi pubblici da parte del gestore del servizio di Igiene Ambientale (ASETspa);

RITENUTO sussistente il pericolo imminente quale condizione per l’esercizio del potere di ordinanza (contingibilità- quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto segnalato debitamente dal Comandante della Polizia Locale con nota p.g.78363/2026;

CONSIDERATE le molteplici iniziative di intrattenimento turistico e ricettivo presenti sul territorio comunale.

RITENUTO pertanto, che il grado di rischio per la collettività non sia più accettabile e che occorra procedere con la presente ordinanza (Consiglio di Stato sez.V sent. n.5780/2020);

RILEVATO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente alla Prefettura come risulta in atti d'ufficio; VISTI: -il D.Lgs. n. 267/2000(T.U.E.L.);

-lo Statuto del Comune di Fano;

-la L.n. 241/1990;

-l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000

-l’art.50 comma 5, del D.lgs 267/2000

ORDINA

a) E' fatto divieto a chiunque di detenere, presso aree pubbliche (strade, piazze, giardini, spiagge) , contenitori di vetro per alimenti e/o bevande al di fuori del perimetro dei locali commerciali e dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, chioschi, attività commerciali alimentari su aree pubbliche, attività’ artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, che operano nel territorio del comune di Fano); in detto perimetro consentito rientrano anche le concessioni di suolo pubblico soggette al canone unico patrimoniale per le finalità di cui sopra; il suddetto divieto si applica nelle seguenti aree:

1) zona centro storico (area interessata da consistenti flussi turistici),come da mappa allegata al Regolamento di Polizia Urbana;

2) zona mare, nella parte ricompresa tra la ferrovia e il mare, da Fosso Sejore a Ponte Sasso (area interessata da consistenti flussi turistici);

3) scuole, plessi scolastici entro 100 metri dagli ingressi;

4) parchi e giardini comunali entro 100 metri dal perimetro;

5) area stazione ferroviaria e relative pertinenze.

b) I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a provvedere all’immediata rimozione dei frammenti di vetro presenti nel perimetro ove sono svolte le loro attività commerciali;

c) quanto sopra ordinato ai punti a) e b) decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e fino al 15/9/2026 ed è valido tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;

d) Il divieto di cui alla precedente lett. a)- b)- c) non trova applicazione: -in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate,ove sia appositamente

specificato;

-nei confronti delle forze dell'ordine, del personale sanitario e della protezione civile ovvero di altri soggetti motivatamente individuati dal sottoscritto; INVITA i titolari degli esercizi e delle attività commerciali sopra indicate:

1) ad esporre la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico per la durata della stessa;

2) a contattare immediatamente le forze dell'ordine ove verifichino la violazione della presente ordinanza;

FORMULA DIRETTIVA al Comandante della Polizia Locale ad intensificare il sistema dei controlli e delle relative sanzioni in ordine a tutti gli atti di inciviltà che pregiudichino il decoro urbano sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

AVVERTE che la vigilanza sull’ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata principalmente dalla Polizia Locale nonché dalle altre Forze di Polizia. L’inosservanza alla stessa in ordine ai punti a)- b)- c) d) che precedono in parte dispositiva, salvo il fatto che non costituisca reato ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art.7 bis comma 1 bis del D.lgs 267/2000;

INFORMA

-che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa;

-è ammesso il ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR n.1199/1971.

DISPONE INFINE

-che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.8, comma n.3 della L.n.241/1990 e sul sito internet del Comune di Fano nonché inviata ai mezzi di informazione e comunicata alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato al fine della sua diffusione ai propri associati.

-che la presente ordinanza sia notificata come segue:

 Comando Provinciale dei Carabinieri;  Prefettura di Pesaro e Urbino;  Questura di Pesaro e Urbino;  Comando Provinciale della Guardia di Finanza;  Comandante dei Carabinieri di Fano;  Comandante Guardia di Finanza di Fano;  Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;  Dirigente Comandante del Corpo della Polizia Locale di Fano.

Fano, lì 14/08/2026 IL SINDACO Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

A cura di

Gabinetto del Sindaco: Comunicazione ed Informazione (URP)

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Si occupa inoltre del coordinamento della comunicazione istituzionale e dell'Ufficio Stampa

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Ultimo aggiornamento: 17/08/2026 13:53

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