ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 28/08/2025

Incendio Opificio Via Papiria in data 11/08/2025 -REVOCA TOTALE
ORDINANZA NR 22/2025
Data:

28/08/2025

Tempo di lettura:

3 min

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Descrizione

IL SINDACO
PREMESSO
- che in data 11 agosto u.s. si è sviluppato un esteso incendio all’interno di una azienda locale sita in Via
Papiria;
-che in pari data, a seguito dell’evento, sulla base di quanto in un primo momento accertato, non potendo
escludere a priori la presenza di sostanze nocive per la salute, in virtù del principio di precauzione stabilito
dalla normativa vigente e a seguito di colloqui con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle
Marche e vista la nota Ast Pesaro Urbino Marche datata 11 agosto 2025, di cui al p.g. 78138/2025, si è ritenuto
opportuno emanare l’ordinanza sindacale contingibile e urgente nr 22 datata11/08/2025;
VISTA la nota Arpam prot. 27025 del 14/8/2025 avente per oggetto “Valutazione dello stato della qualità
dell’aria a Fano “Incendio Carbon Line” 11 agosto 2025” di cui al pg 79294 del 14/08/2025 e la successiva
nota Arpam p.g. 79741 del 19 agosto con la quale venivano trasmessi i primi campioni di aria prelevati nei
giorni 11, 12 e 13 agosto 2025;
VISTA al riguardo la nota AST di Pesaro e Urbino del 20 agosto u.s., pervenuta al protocollo p.g. 80550 in
data 21/8/2025, la quale in relazione ai risultati Arpam pervenuti, si è espressa favorevolmente riguardo
all’opportunità di procedere con una revoca parziale dell’ordinanza nr 22/2025, consentendo di revocare il
divieto relativo all’utilizzo di climatizzatori e/o pompe di calore, quello relativo alla chiusura di tutti gli infissi
esterni di abitazioni, opifici ed attività artigianali, la limitazione dell’attività all’aperto, il trattenimento in casa
degli animali domestici e da affezione;
CONSIDERATO pertanto che in data 18 agosto u.s. si è proceduto ad emanare l’Ordinanza Sindacale n.23
con la quale si è proceduto a revocare parzialmente l’ordinanza originaria n.22/2025, consentendo pertanto
nell’area originariamente individuata (un raggio di 2 chilometri dall’area dell’incendio), l’utilizzo di
climatizzatori e/o pompe di calore, l’apertura degli infissi esterni, l’uscita all’esterno degli animali domestici
e da affezione, lo svolgimento di attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
TENUTO CONTO che in data odierna, p.g. 82444 sono pervenuti da parte dell’Agenzia Regionale per la
protezione ambientale delle Marche (Arpam) i referti analitici e le valutazioni in riferimento ai controlli sulla
qualità dell’aria, dei terreni e delle acque reflue urbane eseguiti a seguito dell’incendio avvenuto in data 11 

agosto 2025;
VISTA la nota dell’Ast Pesaro Urbino pervenuta tramite e_mail in data odierna la quale prevede“...visti i
referti analitici e le valutazioni pervenute da ARPAM in data odierna (ns Prot.N.109727), riferiti ai controlli
sulla qualità dell’aria, dei terreni e delle acque reflue urbane eseguiti a seguito dell’incendio nella ditta in
oggetto, dai quali si evince che, per i terreni posti tra circa 200 metri e circa 350 metri di distanza dal centro
dei capannoni incendiati,” il valore ottenuto è inferiore al valore di Concentrazione Soglia di contaminazione
(CSC) per terreni agricoli (DM 46/2019). Anche il confronto del valore riportato nei rapporti di prova come
sommatoria di diossine e furani (1,1 ng-TE/Kg ss) con il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione
(CSC) per Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Parte IV, Titolo V,
Allegato 5, Tabella 1, colonna A) mostra il rispetto del limite di 10 ng/Kg (1x10-5 mg/kg ss) di diossine e furani
(Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.), si comunica che può essere revocata l’Ordinanza Sindacale
N.22/2025. Si rammenta che seppure i risultati analitici indichino un terreno non contaminato, visto l’evento
verificatosi per maggior cautela e precauzione è consigliato lavare accuratamente le verdure e sbucciare la
frutta prima di consumarla come da buona prassi”.
RITENUTO di dover aderire alla proposta dell’Ast Pesaro Urbino revocando completamente l’ordinanza
Sindacale n.22/2025;
RICHIAMATI:
-l’articolo 12 del D.lgs n.1/2018;
-il D.lgs n.152/2006
-l’articolo 50 e 54 del D.lgs 267/2000;
-la L.n.241/1990;
-lo Statuto Comunale;
di concerto con Arpam e Ast
ORDINA
-Di revocare con effetto immediato l’ordinanza contingibile e urgente n.22 datata 11 agosto 2025 e pertanto
di rimuovere i divieti da essa imposti e residuali a seguito della revoca parziale della stessa già effettuata con
Ordinanza Sindacale n.23 del 18 agosto u.s.
-Di revocare pertanto con la presente ordinanza anche i divieti di consumare prodotti dell’agricoltura in genere
(frutta, verdura, foraggio…) presenti e coltivati nel raggio di due chilometri dalla sede dell’incendio e il divieto
di utilizzare e consumare acqua superficiale stagnante, sia per la popolazione che per gli animali,consigliando
tuttavia di lavare accuratamente le verdure e di sbucciare la frutta prima di consumarla.
DISPONE
-che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Fano ai sensi dell'art.8,comma n.3,della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet
e tramite gli organi di stampa;

-di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, alla protezione civile Marche, Ast Pesaro Urbino, Arpam,
Comando Provinciale VV.F. Pesaro e Urbino, Polizia Locale, Commissariato di P.S, Carabinieri
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto
di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.
In alternativa è ammesso altresì ricorso avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR.
n.1199/1971.
La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs. n.82/2005.
Fano, lì 28/08/2025

IL SINDACO
Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

A cura di

Gabinetto del Sindaco: Comunicazione ed Informazione (URP)

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Si occupa inoltre del coordinamento della comunicazione istituzionale e dell'Ufficio Stampa

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Ultimo aggiornamento: 28/08/2025 17:13

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