ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 29/12/2025 limitazione all'uso dei petardi

DIVIETI E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E
ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Data:

29/12/2025

Tempo di lettura:

3 min

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Descrizione

DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 6 GENNAIO 2026

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno vi saranno momenti di festeggiamento in area pubblica e privata in tutto il territorio comunale;
CHE in tali circostanze è abitudine utilizzare botti, petardi, razzi, giochi pirotecnici e simili;
Che tale pratica, anche a causa della simultaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici sugli animali d’affezione e conseguenti disagi alle persone che li circondano;
RICHIAMATE integralmente le proprie precedenti ordinanze n.60/2018, n.67/2019, n. 63/2020, n.45/2021,
n.51/2022, 41/2023 e 32/2024;
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata via mail in data 22 dicembre u.s.
alla Prefettura di Pesaro Urbino;
VISTA la nota della Questura di Pesaro e Urbino protocollo nr 0079026 del 23 dicembre u.s. ad oggetto
“Festività natalizie 2025-2026”;
RITENUTO di limitare la zona di divieto rispetto all'intero territorio comunale di cui alla proprie precedenti
ordinanze, ponderando gli interessi di protezione dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali con
gli interessi economici dei commercianti degli articoli pirotecnici; la delimitazione delle zone di rispetto di cui
alla presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di
vendita degli articoli pirotecnici; tale delimitazione risulta conforme ai principi di ragionevolezza,
proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell'esercizio extra ordinem dei poteri sindacali;
RITENUTO che il pericolo imminente sussista (contingibilità - quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la
popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali; si osserva come, in via generale, l'ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche praeter legem (Consiglio Stato sez.V sent.1933/2018); vero è che anche la Corte Costituzionale (sent.n.4/1977) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle
ordinanze e solo "eccezionalmente normativa" ove contengano precetti generali ed astratti. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute legittime: obbligo di motivazione; adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico;
RITENUTO che il ripetersi ogni anno di tale eventi (prevedibilità) non costituisce ex se esimente alla
configurabilità del presupposto di "urgenza" richiesto indefettibilmente dall'ordinamento (l'urgenza è legata
all'inevitabilità dell'evento e non solo alla sua prevedibilità); si richiamano i dati del dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell' Interno sui "botti di fine anno" degli ultimi anni;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i
presupposti per l'esercizio extra ordinem dell'ordinanza sindacale;
RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d’artificio hanno effetti negativi anche sugli
animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di
quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza: l’uomo sente una gamma di suoni
fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I botti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono
perdendo l’orientamento con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;
RITENUTO di non poter individuare altri mezzi approntati dall'ordinamento giuridico atti a fronteggiare il
rischio per l'incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;
RILEVATO che l'uso delle ordinanze sindacali ha apportato, nel corso degli ultimi anni, benefici in ordine all'incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza; si osserva che i pericoli maggiori si manifestano per l'uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la minor età dei soggetti coinvolti nonchè per l'uso improprio delle armi da fuoco;
CONSIDERATO che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli
operatori economici interessati disciplinando solo l'uso a salvaguardia dell'incolumità pubblica dei fuochi
artificiali e non la relativa vendita o detenzione;
RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e
talora illecito dei fuochi d'artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose
pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;
VISTO l’art.54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'art.13 della L.n.121/1981;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;
VISTO l’art.57 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza;
VISTO il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.212/2022 esecutivo nelle forme di legge ai sensi dell'art.10 delle preleggi così come integrato con deliberazione di C.C. n.36 del 5/3/2024;

VISTA la nota circolare prot.71857/2016 dove il Prefetto richiama, tra l'altro, i Sindaci a limitare, per motivi
di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d'artificio di fine anno consentendo invece l'uso
degli artifici pirotecnici in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
RITENUTO di dover adempiere al richiamo del Sig.Prefetto di cui sopra tenuto conto che l'emanazione della
presente ordinanza è disposta dal Sindaco quale "Ufficiale di Governo" nell'ambito dell'articolazione
funzionale, a livello territoriale, del Ministero dell'Interno ex art.54 D.Lgs .n.267/2000 (essendo l'"ordine la
sicurezza pubblica" materie costituzionalmente attribuite, in via esclusiva, alla competenza dello stato) e non quale "rappresentante della comunità locale" ex art.50 del D.Lgs .n.267/2000;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque, dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, di far esplodere fuochi
d’artificio, petardi, spari, “botti” diversi, dai seguenti come individuati nella circolare prefettizia di
Pesaro Urbino prot.71857 del 22/12/2016, nei centri abitati e comunque a distanza inferiore da 300
metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento nonchè dagli opifici: riclassificati ai sensi dell’art.53 TULPS (V cat.gruppo “D”-“E”, equiparati con marchio CE (F1- cat.1-
F2 cat.2 per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150 P1 - prodotto da gioco-

2. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli artt.3-5 del D.Lgs.n.123/2015 gli
altri articoli pirotecnici (diversi da quelli di cui al punto n.1 che precede) sono utilizzabili, dal 30
dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, esclusivamente fuori dai centri abitati e comunque ad almeno 300 metri dalle abitazioni nonchè dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento. E' vietato, in
ogni caso, l'uso di articoli pirotecnici che superino la soglia di 120 decibel. Si applica, in ogni caso,
l'art.7 del regolamento di Polizia Urbana di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.212/2022 e
ss.mm.ii.

3. I trasgressori di cui ai punti 1-2 che precedono potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali
od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 e 703
del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000. Per le violazioni concorrenti
del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni ivi previste.
Fermo restando quanto sopra ordinato si raccomanda a tutta la popolazione un uso responsabile dei
prodotti pirotecnici ispirato da principi di cautela e prudenza a protezione della pubblica incolumità in
riferimento a persone, edifici e cose nonchè per preservare il benessere degli animali.
Si invita la cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino giochi di luce che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti come di prassi raccomandato dalle pubbliche autorità.

DISPONE
1) che il Corpo di Polizia Locale di Fano, nonchè le Guardie Zoofile nei limiti delle relative funzioni previste
dall'ordinamento, verifichino il rispetto della presente ordinanza.

2) di richiedere a S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza.

3) che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
-Prefettura di Pesaro e Urbino;

-Questura di Pesaro e Urbino;

-Comando Provinciale dei Carabinieri;

-Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

-Comandante dei Carabinieri di Fano;

-Comandante
Provinciale VV.FF;

-Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;

-Dirigente Comandante della Polizia Locale di Fano;

-Guardie zoofile

- Associazione Anpana Onlus;-Guardie zoofile

- Associazione OIPA Onlus.

4) che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Fano ai sensi dell'art. 8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione
ed il sito internet comunale.

INFORMA
che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.
E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art.29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n 1199).

Fano, lì 29/12/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

A cura di

Gabinetto del Sindaco: Comunicazione ed Informazione (URP)

La U.O. è il punto di accesso per informazioni sulla struttura, gli uffici e i servizi comunali rivolto a tutti i cittadini e le imprese del territorio. 
Si occupa inoltre del coordinamento della comunicazione istituzionale e dell'Ufficio Stampa

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Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 10:24

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