Descrizione
di vendita per asporto e detenzione di
bevande in contenitori di vetro o in lattine
dalle ore 19.00
del 31 Dicembre 2025
in Piazza XX Settembre e in Zona Pincio
in occasione dell'evento per i festeggiamenti del Capodanno
Considerato che nella serata del 31 dicembre 2025 in Piazza XX Settembre e in zona Pincio si terrà l’evento per il festeggiamento del Capodanno;
Valutata la necessità di garantire le massime condizioni di sicurezza per il pubblico anche limitando la vendita per asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e alluminio, nelle aree interessate dalla manifestazione, al fine di consentire un ordinato controllo ed una efficace prevenzione;
Ritenuto che anche il semplice abbandono sul suolo pubblico di bottiglie ed oggetti di vetro e di coccio, in caso di rottura, volontaria o accidentale, rappresenterebbe un pericolo per la pubblica incolumità soprattutto qualora si dovesse verificare un urgente deflusso dei partecipanti alla manifestazione;
Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Dato atto che é stata ottemperata all’obbligo di invio preventivo previsto dall’art. 54 comma4 del D.lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
ORDINA
per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in premessa citati, dalle ore 19,00 del 31/12/2025 alle ore 05.00 del 01/01/2026, in piazza XX Settembre e in zona Pincio:
a) il divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio;
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo è, altresì, fatto divieto di utilizzo e di detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e alluminio, per il consumo di bevande.
DISPONE
- l’invio al Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull’osservanza della presente ordinanza;
-la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino , alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Fano.
AVVISA
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione , al T.A.R. delle Marche nei termini e modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)
AVVISA ALTRESI’
I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000. Per le violazioni concorrenti del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni ivi previste.
Fano, lì 30/12/2025
IL SINDACO
Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Ordinanza n. 31 del 30/12/2025 Profilo: 227546
In allegato versione pdf