Descrizione
Di seguito le parti salienti dell'ordinanza, in calce il resto completo:
VISTI:
- il D.Lgs.n. 267/2000(T.U.E.L.);
- lo Statuto del Comune di Fano;
- la L.n. 241/1990;
- l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000
- l’art.50 comma 5, del D.lgs 267/2000
ORDINA
a) E' fatto divieto a chiunque di detenere, presso aree pubbliche (strade, piazze, giardini,
spiagge) , contenitori di vetro per alimenti e/o bevande al di fuori del perimetro dei locali
commerciali e dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, chioschi, attività commerciali alimentari su
aree pubbliche, attività’ artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, che operano nel territorio del comune di Fano); in detto perimetro consentito rientrano anche le
concessioni di suolo pubblico soggette al canone unico patrimoniale per le finalità di cui sopra; il suddetto divieto si applica nelle seguenti aree:
1) zona centro storico (area interessata da consistenti flussi turistici), come da mappa allegata al Regolamento di Polizia Urbana;
2) zona mare, nella parte ricompresa tra la ferrovia e il mare, da Fosso Sejore a Ponte Sasso (area interessata da consistenti flussi turistici);
3) scuole, plessi scolastici entro 100 metri dagli ingressi;
4) parchi e giardini comunali entro 100 metri dal perimetro;
5) area stazione ferroviaria e relative pertinenze.
b) I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a provvedere all'immediata rimozione dei frammenti di vetro presenti nel perimetro ove sono svolte le loro attività commerciali;
c) quanto sopra ordinato ai punti a) e b) decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e fino al 07/08/2025 ed è valido
tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 04,00 del giorno successivo;
d) Il divieto di cui alla precedente lett. a) - b) - c) non trova applicazione:
- in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate,ove sia appositamente specificato;
- nei confronti delle forze dell'ordine, del personale sanitario e della protezione civile ovvero di
altri soggetti motivatamente individuati dal sottoscritto;
INVITA
i titolari degli esercizi e delle attività commerciali sopra indicate:
1) ad esporre la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico per la durata della stessa;
2) a contattare immediatamente le forze dell'ordine ove verifichino la violazione della presente
ordinanza;
FORMULA DIRETTIVA
al Comandante della Polizia Locale ad intensificare il sistema dei controlli e delle relative sanzioni
in ordine a tutti gli atti di inciviltà che pregiudichino il decoro urbano sulla base delle disposizioni di
legge e di regolamento vigenti;
AVVERTE
che la vigilanza sull’ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata principalmente dalla Polizia
Locale nonché dalle altre Forze di Polizia.
L’inosservanza alla stessa in ordine ai punti a) - b) - c) d)
che precedono in parte dispositiva, salvo il fatto che non costituisca reato ai sensi dell’art.650 del
Codice Penale, saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art.7 bis comma 1 bis del
D.lgs 267/2000;
INFORMA
che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo
presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione
della stessa;
è ammesso il ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi)
dalla medesima data ai sensi del DPR n.1199/1971.