Imposta Municipale Propria (IMU)

  • Servizio attivo

Tassa sui possedimenti immobiliari, pagata dai proprietari o dagli usufruttuari. Costituisce una fonte di finanziamento per il bilancio comunale.

A chi è rivolto

Proprietari di immobili pagano questa imposta annuale, calcolata sul valore catastale dell'immobile, che contribuisce al bilancio comunale e al finanziamento dei servizi locali.

Fano

Descrizione

L' IMU (Imposta Municipale Propria) è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile in leasing, ad esclusione dell'abitazione principale ed equiparate.

ADOZIONE NUOVO PRG 2023

Ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992, il Comune di Fano ha adottato definitivamente il Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della città di Fano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/04/2024, a seguito di preliminare adozione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 18/11/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito in L. n. 248/2006, “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Pertanto, a partire dalla data di adozione, tutti i contribuenti interessati da variazioni delle potenzialità edificatorie conseguenti al nuovo PRG, sono tenuti al versamento della Imposta comunale sugli Immobili (IMU) in base alla nuova destinazione urbanistica dell'area ed alla presentazione della Dichiarazione di variazione IMU, rispettivamente ai sensi dei commi 746 e 769 della L. n. 160/2019.

Ai seguenti link sono pubblicamente consultabili:

- PRG 2023:    https://cloud.comune.fano.pu.it/s/PRG2023

- PRG vigente: https://cloud.comune.fano.pu.it/s/PRG2009

- FanoGeoMap per le informazioni georiferite relative ai dati territoriali: https://fanogeomap.comune.fano.pu.it/

Si porta a conoscenza, altresì, che il Comune di Fano ha determinato, ai sensi del comma 777, lett. d) della L. n. 160/2019, i valori unitari di mercato attribuibili alle aree edificabili, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 469 del 10-12-2024. Tali determinazioni unitarie rappresentano il minimo valore imponibile sul quale, secondo l’Amministrazione Comunale, il contribuente può calcolare l’imposta dovuta. Le stesse sono adottate al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. Tali valori sono consultabili pubblicamente al seguente link presso la pagina web dedicata alla Modulistica IMU:

https://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/IMU-Imposta-Municipale-Propria-Modulistica

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2025 - COMUNE DI FANO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06%
Terreni agricoli 1,06%
Aree fabbricabili 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità 0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione locata o in comodato

  • Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.
  • Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.
0,7%

ELENCO ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI APPLICATE DAL COMUNE

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.                                             

PAGAMENTO E SCADENZE 2025

L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il versamento dell'imposta per l’anno 2025 (effettuati con arrotondamento all’euro) va effettuato in due rate:

  • In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata IMU da corrispondere in acconto entro il 16 Giugno 2025;
  • La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2025 e con eventuale conguaglio sulla prima rata, dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2025.

L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.

Il codice catastale del comune di Fano è D488.

CODICI VERSAMENTO :

  • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914 IMU per terreni agricoli
  • 3916 IMU per aree fabbricabili
  • 3918 IMU per gli altri fabbricati
  • 3925 IMU per i fabbricati di categoria “D” - QUOTA STATO
  • 3930 IMU per i fabbricati di categoria “D” - QUOTA COMUNE

COME SI DETERMINA L’IMPOSTA DA PAGARE

L'imposta annua si calcola applicando le aliquote sotto indicate al valore degli immobili, così determinato:

  • per i FABBRICATI il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, da rivalutare del 5% e da moltiplicare per i seguenti coefficienti:
  • 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10) , C/2 , C/6 e C/7;
  • 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5);
  • 55 per i fabbricati di categoria C/1;
  • 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5.
  • Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando il valore risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D.Lgs.504/92 art.5 c.3.
  • per i TERRENI AGRICOLI il valore è dato dal reddito dominicale, da rivalutare del 25% e da moltiplicare per 135.
  • per le AREE FABBRICABILI si intende il valore venale in comune commercio alla data del 1' gennaio 2025.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Entro il termine del 30 giugno 2026, utilizzando unicamente lo stampato ministeriale, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2025 a pena di decadenza dal beneficio delle agevolazioni previste e comunque nei casi in cui le informazioni non siano reperibili dalle banche dati territoriali.

Esempi di alcune situazioni con obbligo dichiarativo:

  • esenzione dal pagamento (Vedi paragrafo ESENZIONI del presente prospetto);
  • per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze nel caso in cui il soggetto passivo detenga più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;
  • sopraggiunta o cessata inagibilità dell’immobile;
  • proprietà di immobili di interesse storico ed artistico;
  • variazione valore aree fabbricabili;
  • immobili oggetto di locazione finanziaria.

NOTA BENE : Sul sito del Comune di Fano è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.

 

NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CANONE COCORDATO

Dal 01/07/2022, a seguito della sottoscrizione e del deposito del nuovo Accordo Territoriale definito per la stipula dei contratti a Canone Concordato per il Comune di Fano, i nuovi contratti dovranno seguire le disposizioni contenute nell'accordo citato.
E' possibile effettuare il calcolo per la determinazione del canone presso le sedi delle associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'accordo.

Nella cartella "Canone Concordato"  è possibile reperire i modelli e i  documenti relativi al nuovo accordo.

Come fare

IL PAGAMENTO – SCADENZE

L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente
dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il versamento dell'imposta per l’anno 2025 (effettuati con arrotondamento all’euro) va effettuato in due rate:

  • 16 Giugno 2025 - Acconto;
  • 16 dicembre 2025 - Saldo

L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.

La dichiarazione IMU 2026 deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 29 luglio 2022 entro il 30 giugno 2026.

Cosa si ottiene

Imposta IMU

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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