A chi è rivolto
Proprietari di immobili pagano questa imposta annuale, calcolata sul valore catastale dell'immobile, che contribuisce al bilancio comunale e al finanziamento dei servizi locali.
Tassa sui possedimenti immobiliari, pagata dai proprietari o dagli usufruttuari. Costituisce una fonte di finanziamento per il bilancio comunale.
Proprietari di immobili pagano questa imposta annuale, calcolata sul valore catastale dell'immobile, che contribuisce al bilancio comunale e al finanziamento dei servizi locali.
L' IMU (Imposta Municipale Propria) è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile in leasing, ad esclusione dell'abitazione principale ed equiparate.
PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2025 - COMUNE DI FANO
Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,6% | |
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI | |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% | |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% | |
Terreni agricoli | 1,06% | |
Aree fabbricabili | 1,06% | |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% | |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità | 0% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato
| 0,7% |
ELENCO ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI APPLICATE DAL COMUNE
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
PAGAMENTO E SCADENZE 2025
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il versamento dell'imposta per l’anno 2025 (effettuati con arrotondamento all’euro) va effettuato in due rate:
L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.
Il codice catastale del comune di Fano è D488.
CODICI VERSAMENTO :
COME SI DETERMINA L’IMPOSTA DA PAGARE
L'imposta annua si calcola applicando le aliquote sotto indicate al valore degli immobili, così determinato:
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
Entro il termine del 30 giugno 2026, utilizzando unicamente lo stampato ministeriale, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2025 a pena di decadenza dal beneficio delle agevolazioni previste e comunque nei casi in cui le informazioni non siano reperibili dalle banche dati territoriali.
Esempi di alcune situazioni con obbligo dichiarativo:
NOTA BENE : Sul sito del Comune di Fano è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.
NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CANONE COCORDATO
Dal 01/07/2022, a seguito della sottoscrizione e del deposito del nuovo Accordo Territoriale definito per la stipula dei contratti a Canone Concordato per il Comune di Fano, i nuovi contratti dovranno seguire le disposizioni contenute nell'accordo citato.
E' possibile effettuare il calcolo per la determinazione del canone presso le sedi delle associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'accordo.
Nella cartella "Canone Concordato" è possibile reperire i modelli e i documenti relativi al nuovo accordo.
IL PAGAMENTO – SCADENZE
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente
dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il versamento dell'imposta per l’anno 2025 (effettuati con arrotondamento all’euro) va effettuato in due rate:
L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.
La dichiarazione IMU 2026 deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 29 luglio 2022 entro il 30 giugno 2026.
Vedi modulistica