ESENZIONI/RIDUZIONI
In base all'articolo 6 del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con delibera G.C. n.51 del 27/04/2023
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età;
b) gli studenti delle facoltà universitarie presenti a Fano purchè muniti di idoneo documento attestante l'iscrizione, per l'anno in corso, nonchè altri studentiimpegnati in attività formative o di stage extra universitario, nonchè gli alunni in gita scolastica e loro accompagnatori. L'esenzione, di cui al punto b) è valida per il periodo 1 Ottobre - 31 Maggio;
c) i soggetti disabili ai sensi della Legge 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ;
e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Fano;
h) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro comprovato da rilascio di fattura a ditta individuale o società al momento del check-out. Tale esenzione rimane valida per i soli mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma 1, lettera b), c), d), e), f), g), h) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni relativa alla spettanza dell'esenzione.
(Estratto dal Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. nr. 51 del 27.04.2023)
COME SI VERSA
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Fano dovranno corrispondere l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascerà quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà effettuare il versamento al Comune di Fano dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre (mesi pari), con la seguente modalità:
- mediante il Modello F24 (Codici Tributo: 3936 per imposta, 3937 per interessi e 3938 per sanzioni), di spettanza del Comune di Fano (Codice Ente D488).
- attraverso bollettino PagoPA