TARI
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”.
TEFA
Alla TARI viene applicata anche la TEFA - l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
COMPONENTI PEREQUATIVE
Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, e con le deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF che hanno integrato e modificato l’Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF; ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito le seguenti Tre componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
3. UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.
La componente 1, Dal 2024 è pari a Euro 0,10 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
La componente 2, Dal 2024 è pari a Euro 1,50 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
La componente 3, Dal 2025 inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dalla Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno a partire dall’anno d’istituzione. L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.
Bonus sociale nazionale per i rifiuti
A seguito dell’adozione del D.P.C.M. n. 24/2025 e della Deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF, gli utenti domestici (nuclei familiari) del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un’unica fornitura di servizio nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 57-bis, co. 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019.
Solo successivamente alla definizione da parte di ARERA delle modalità di scambio e condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto, il bonus sociale TARI potrà essere riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dei predetti requisiti, senza necessità di inoltrare alcuna domanda o richiesta.
L'accesso al bonus sociale per i rifiuti sarà riconosciuto, a livello nazionale, ai nuclei familiari il cui disagio economico sia rappresentato dal seguente stato:
- indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
Tali valori soglia vengono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
L'agevolazione consisterà in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI).
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione della stessa agli utenti beneficiari, ARERA ha istituito la componente perequativa “UR3,a” applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo gli indirizzi della medesima Autorità (Deliberazione ARERA n.176/2025/R/RIF).
Si attendono, pertanto, i provvedimenti attuativi di ARERA, al fine di conoscere le regole tecniche per l'applicazione del bonus.