Tassa sui rifiuti (TARI)

  • Servizio attivo

Contributo per la gestione dei rifiuti urbani. Copre i costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, promuovendo la sostenibilità ambientale.

A chi è rivolto

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Fano

Descrizione

TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale chi inquina paga”.

TEFA

Alla TARI viene applicata anche la TEFA - l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

COMPONENTI PEREQUATIVE

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, e con le deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF che hanno integrato e modificato l’Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF; ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito le seguenti Tre componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

  1.  UR1,a  per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
  2.  UR2,a  per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

     3.  UR3,a  per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per               anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

La componente 1, Dal 2024 è pari a Euro 0,10 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

La componente 2, Dal 2024 è pari a Euro 1,50 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

La componente 3, Dal 2025 inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dalla Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

 Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno a partire dall’anno d’istituzione. L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

Bonus sociale nazionale per i rifiuti

A seguito dell’adozione del D.P.C.M. n. 24/2025 e della Deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF, gli utenti domestici (nuclei familiari) del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un’unica fornitura di servizio nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 57-bis, co. 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019.

 Solo successivamente alla definizione da parte di ARERA delle modalità di scambio e condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto, il bonus sociale TARI potrà essere riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dei predetti requisiti, senza necessità di inoltrare alcuna domanda o richiesta.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti sarà riconosciuto, a livello nazionale, ai nuclei familiari il cui disagio economico sia rappresentato dal seguente stato:

- indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

- indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Tali valori soglia vengono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

 L'agevolazione consisterà in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI).

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione della stessa agli utenti beneficiari, ARERA ha istituito la componente perequativa “UR3,a” applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo gli indirizzi della medesima Autorità (Deliberazione ARERA n.176/2025/R/RIF).

Si attendono, pertanto, i provvedimenti attuativi di ARERA, al fine di conoscere le regole tecniche per l'applicazione del bonus.

Come fare

Scadenze 2025

Si informa la gentile utenza TARI del Comune di Fano che con Atto deliberativo n. 246 del 19/12/2024 il Consiglio Comunale ha aggiornato il Regolamento TARI autorizzando la modifica del periodo di bollettazione passando da una frequenza quadrimestrale a semestrale.

Tale variazione, che decorre dal 01/01/2025, si è resa necessaria al fine di soddisfare a pieno quanto richiesto dall’art. 26.4 della Delibera ARERA 15/2022 (TQRIF), ovvero qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di una frequenza annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell’anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento. 

Pertanto la scadenza del termine di pagamento delle due rate sarà Giugno e Dicembre.

Paga la TARI nel Comune di Fano con PagoPA

ASET S.p.A. ha attivato, come previsto dal vigente Regolamento TARI del Comune di Fano, il sistema pagoPA per il pagamento delle bollette TARI.
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione realizzato per rendere più semplice, sicura e trasparente la procedura di pagamento.
Allegato alla bolletta TARI troverai l’avviso di pagamento pagoPA, che è precompilato e non modificabile.
Portando con te l’avviso di pagamento pagoPA (o comunque avendo a disposizione il Codice Avviso di 18 cifre riportato di fianco al QR) potrai effettuare il pagamento dove è esposto questo simbolo
ovvero presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP) fisici aderenti, quali: sportelli bancari, bancomat, circuito Sisal, Lottomatica, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie, edicole, supermercati (pagamenti effettuabili sia in contanti che tramite bancomat/carte di credito).
Se invece preferisci pagare da casa potrai effettuare il pagamento:

  • online dal sito istituzionale del Comune di Fano accedendo alla sezione “Portale dei pagamenti del Comune di Fano”: https://fano.comune.plugandpay.it/
  • tramite il tuo home banking (se convenzionato) attraverso il “Circuito CBILL” oppure “pagoPA”, “EBilling”, “IUV”
  • dallo smartphone tramite l’App IO (l’app dei servizi pubblici) accreditandoti con SPID o CIE e inquadrando il codice QR presente sull’avviso pagoPA
  • dallo smartphone aprendo la tua app di pagamenti preferita, cercando nel menù pagoPA e inquadrando il codice QR del tuo avviso pagoPA
  • tramite i principali servizi di pagamento online, che puoi utilizzare anche se non sei loro cliente

Cosa serve

Vedi modulistica

Tributi: Regolamento TARI - Tassa sui rifiuti

Approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 29/06/2021
Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 30/05/2022
Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27/04/2023
Modificato con deliberazione di C.C. n. 246 del 19/12/2024
Modificato con deliberazione di C.C. n. 100 del 26/06/2025

TARI - Tariffe

Con Delibera C.C. n°98 del 29/04/2024 sono state approvate le tariffe per l'anno 2024.

TARI - Tassa Rifiuti: Modulistica

Canone Unico Patrimoniale: Istanza di rimborso vari tributi locali

Cosa si ottiene

Imposta TARI

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Contatti

Telefono - Servizio Clienti:
(+39) 0721.81481

E-mail - Igiene Ambientale:
sportello.clienti.ia@asetservizi.it

E-mail - Servizio Idrico Integrato:
sportello.clienti.sii@asetservizi.it

PEC:
info@cert.asetservizi.it

Servizi Finanziari: Tributi

La U.O.C. si occupa di applicazione e riscossione imposte/tasse comunali: Imposta Municipale Propria (IMU), Imposta di Soggiorno (IDS), Addizionale Comunale all'IRPEF e mediante gestore esterno del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e Tassa sui Rifiuti (TARI)

 

 

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