La legge n. 218/95 prevede l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l’ordinamento italiano.
È, pertanto, consentito al cittadino presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dall'interessato, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l’istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.
Importante: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.
Riferimenti normativi:
- Regolamento CE n. 2201/2003
- Legge n. 218/1995 (art. 64 e segg.)
- D.P.R. n. 396/2000 (art. 63)