Descrizione
Quando non si può esercitare il diritto di accesso documentale?
Il diritto di accesso documentale non è esercitabile:
- da parte del genitore di soggetto maggiorenne, in quanto viene a mancare il requisito soggettivo della legittimazione all'accesso
- qualora si traduca in una pretesa di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione
- quando le informazioni in possesso dell'Amministrazione non abbiano forma di documento amministrativo, in quanto la stessa non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso
Il diritto di accesso resta comunque escluso nei casi previsti dall'art. 24 della Legge 241/1990.
Chi può presentare la richiesta?
L’accesso documentale è consentito a tutti i cittadini titolari di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata a richiedere i documenti amministrativi ad una Pubblica Amministrazione. La richiesta deve essere quindi motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Come si presenta l'istanza?
Attraverso la procedura "Richiesta di accesso agli atti, civico o documentale" presente in fondo a questa pagina, richiamata anche nella pagina principale dell'accesso come "Accesso atti (escluse richieste SUAP e SUE per le quali si prega di consultare i servizi dedicati)"
L'istanza va presentata all'Ufficio competente che detiene i documenti oggetto di richiesta.
Che procedura viene seguita?
Il Responsabile del procedimento individuato dall'ufficio a cui è rivolta la richiesta curerà la trasmissione dei documenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o dalla ricezione della stessa. L'amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. I controinteressati possono presentare - entro 10 gg dalla ricezione - una motivata opposizione alla richiesta di accesso (scarica qui il modulo doc e pdf). Decorso il termine di 10 gg dall'opposizione, l'Amministrazione assume definitiva decisione in merito all'accesso.
Cosa fare in caso di accesso negato?
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento o limitazione dello stesso, il richiedente può presentare entro 30 gg ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) come stabilito dall'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'Amministrazione può essere rappresentata a difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di Dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.