Richiesta di accesso agli atti, civico o documentale

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

Accesso documentale relativo a pratiche SUAP e SUAE

L'accesso documentale relativo a pratiche di edilizia residenziale e produttiva - SUE e SUAP - (concessioni, permessi di costruire, scia, cila...) si può effettuare solo in modalità telematica tramite il portale dedicato: SUAP - SUAE

Fano

Chi può fare domanda

L’accesso documentale è consentito a tutti i cittadini  titolari di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata  a richiedere i documenti amministrativi ad una Pubblica Amministrazione. La richiesta deve essere quindi motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L'accesso civico generalizzato - cosidetto F.O.I.A. (Freedom Of Information Act) - introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Descrizione

Cos'è l'accesso documentale?

L'accesso ai documenti amministrativi (cd accesso documentale), introdotto dall'art. 22 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata di richiedere i documenti amministrativi ad una Pubblica Amministrazione. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti nel momento della richiesta e comunque detenuti dall'Amministrazione, ed è esercitabile fino a quando l'ente ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Quando non si può esercitare il diritto di accesso documentale?

Il diritto di accesso documentale non è esercitabile:

  • da parte del genitore di soggetto maggiorenne, in quanto viene a mancare il requisito soggettivo della legittimazione all'accesso
  • qualora si traduca in una pretesa di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione
  • quando le informazioni in possesso dell'Amministrazione non abbiano forma di documento amministrativo, in quanto la stessa non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso

Il diritto di accesso resta comunque escluso nei casi previsti dall'art. 24 della Legge 241/1990.

Come fare

La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.

In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento.

Che procedura viene seguita?

Il Responsabile del procedimento individuato dall'ufficio a cui è rivolta la richiesta curerà la trasmissione dei documenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o dalla ricezione della stessa. L'amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. I controinteressati possono presentare - entro 10 gg dalla ricezione - una motivata opposizione alla richiesta di accesso (vedi moduli allegati). Decorso il termine di 10 gg dall'opposizione, l'Amministrazione assume definitiva decisione in merito all'accesso.

Cosa fare in caso di accesso negato?

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento o limitazione dello stesso, il richiedente può presentare entro 30 gg  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) come stabilito dall'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'Amministrazione può essere rappresentata a difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di Dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Servizi Correlati

Richiesta di accesso agli atti SUAP

Procedura per ottenere documenti e informazioni di pubblico interesse detenuti dall'amministrazione comunale.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:

Per inviare una richiesta è necessario allegare:

  • documento d'identità del beneficiario del servizio

In caso di richiesta inoltrata da un delegato:

  • copia dell'atto di delega

In caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa:

  • visura del legale rappresentante

Amministrazione: Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti

Il regolamento disciplina e organizza l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato,

Richiesta di accesso civico semplice

L’accesso civico semplice è consentito a tutti i cittadini senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata).

La richiesta non deve essere motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) - maggiori informazioni

L'accesso civico generalizzato - cosidetto F.O.I.A. (Freedom Of Information Act) - introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Cosa si ottiene

Copia o visione del documento

L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Possono essere applicati diritti di ricerca in relazione alla tipologia del documento richiesto e costi per l'eventuale stampa dei documenti.

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