Potere sostitutivo in caso di inerzia dei Dirigenti competenti

In base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 20.05.2014 ed ai successivi Provvedimenti sindacali n. 61 del 16.06.2023 e n. 13 del 28.05.2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012 - modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021 - IL DIRIGENTE DI AREA "AFFARI GENERALI" è il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti competenti, come meglio indicato di seguito.
Data:

16/06/2023

Argomenti
Tipologia di documento
  • Decreto del Sindaco

Descrizione

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che “L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

 

I termini indicati nelle tabelle dei procedimenti amministrativi sono i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

Questa Amministrazione ha individuato nella persona del Dirigente di Area "Affari Generali" il soggetto a cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere e inviata con le seguenti modalità:

Dirigente Area Affari Generali
Dott. Pietro Celani
Tel. 0721 887 665
E-mail: pietro.celani@comune.fano.pu.it

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Date

Data di inizio validità/efficacia

16/06/2023

Data di inizio pubblicazione

16/06/2023

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 08/10/2024 10:11

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