Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data odierna si è sviluppato un esteso incendio all’interno di una azienda locale sita in Via Papiria;
-che l’incendio sta producendo un’alta ed estesa nube di fumo, interessante le aree circostanti l’edificio;
-che sulla base di quanto in un primo momento accertato, non potendo escludere a priori la presenza di
sostanze nocive per la salute, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente e
a seguito di colloqui con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche si rende opportuno
emanare la seguente ordinanza;
VISTA la nota dell’Ast Pesaro Urbino Marche pervenuta tramite e_mail in data odierna, a seguito di specifico sopralluogo nell’area oggetto dell’incendio,nella quale si legge che “a scopo cautelativo, tenuto
conto che l’incendio è ancora in essere, si propone alla S.V. di adottare un provvedimento contingibile e
urgente che ponga il divieto per la popolazione e gli eventuali animali di allevamento di utilizzare e consumare
acqua superficiale stagnante e prodotti dell’agricoltura in genere (frutta, verdura, foraggio..) presenti e coltivati nel raggio di due chilometri calcolato dalla sede dell’incendio. Dovrà inoltre essere vietato l’utilizzo,
sempre a scopo precauzionale, di climatizzatori e/o pompe di calore che hanno lo scopo di riscaldare e/o
raffreddare gli ambienti prelevando aria dall’esterno nello stesso raggio chilometrico. Si suggerisce inoltre
di dare indicazione di non aprire le finestre delle abitazioni, opifici ed attività artigianali ricomprese nel
suddetto raggio. Tali precauzioni andranno mantenute sino a che l’ARPAM non avrà espletato i controlli e le
analisi nelle matrici aria, suolo ed acqua al fine di escludere la presenza di sostanza inquinanti e/o tossiche
oltre i limiti consentiti per legge”.
RITENUTO di dover intervenire nel merito, al fine di scongiurare pericoli per la popolazione derivante
dalla presenza dei fumi prodotti dall’incendio;
RILEVATO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente alla Prefettura come risulta in
atti d'ufficio;
VISTO l’articolo 54 e l’articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Alla popolazione entro un raggio di 2 chilometri dall’area dell’incendio, così come meglio evidenziata
nella planimetria allegata:
1. divieto di utilizzo di climatizzatori e/o pompe di calore che hanno lo scopo di riscaldare e/o
raffreddare gli ambienti prelevando aria dall’esterno;
2. la chiusura di tutti gli infissi esterni di abitazioni, opifici ed attività artigianali;
3. il divieto di consumare prodotti dell’agricoltura in genere (frutta, verdura, foraggio…)
presenti e coltivati nel raggio di due chilometri dalla sede dell’incendio;
4. il divieto di utilizzare e consumare acqua superficiale stagnante, sia per la popolazione che
per gli animali;
5. di trattenere in casa gli animali domestici e da affezione;
6. di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
AVVERTE
che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell’art.650 C.P.;
DISPONE
la presente ordinanza, tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa, è comunicata per le vie brevi nell'ambito del COC a tutte le autorità presenti già attivate;
- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3,della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione
tramite il sito internet e tramite gli organi di stampa;
- che tali precauzioni andranno mantenute sino a che l’Arpam non avrà espletato i controlli e le analisi nelle matrici aria, suolo ed acqua;
- di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, alla protezione civile Marche, Ast Pesaro Urbino,
Arpam, Comando Provinciale VV.F. Pesaro e Urbino, Polizia Locale, Commissariato di P.S,
Carabinieri
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il
Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.
In alternativa è ammesso altresì ricorso avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del
DPR.n.1199/1971.
La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs. n.82/2005.
Fano, lì 11/08/2025
IL SINDACO
Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005