Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Vige in ogni caso l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL, se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS n. 6 e ivi domiciliati;
e) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale assieme all’UVI (Unità Valutativa Integrata) per i casi di particolare complessità.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all’Elenco Regionale degli Assistenti familiari (DGR n.118/09) gestito dal CIOF - Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione. L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. residenze protette, RSA).
Gli anziani non autosufficienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare (SAD) possono presentare domanda, ferma restando la non cumulabilità degli interventi analoghi alternativi. Qualora, successivamente all’approvazione della graduatoria, rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio decorrerà dal momento della stipula del Patto per l’Assistenza conseguente alla rinuncia espressa del servizio incompatibile.
Non cumulabilità con analoghi benefici: L’assegno di cura di cui al presente avviso è alternativo:
- al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- all'intervento relativo alla Disabilità Gravissima di cui al D.M. 26/09/2016;
- all’intervento relativo ai Progetti di Vita Indipendente;
- all'Home Care Premium erogato dall'INPS