A chi è rivolto
1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
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