Esercizio del diritto di voto nel luogo di cura
I cittadini elettori ricoverati in ospedali o case di cura con meno di cento posti letto, o dal loro tutore, amministratore di sostegno o familiare, ai sensi della legge 136/1976 possono fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza, di voto nel luogo di cura presentando, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, apposita richiesta.
L'istanza, con allegata copia di documento di identità in corso di validità verrà inoltrata dalla direzione sanitaria dell'istituto presso cui l'elettore è ricoverato. Dopo l'istruttoria per la verifica della richiesta, il procedimento si conclude con il rilascio all'interessato, tramite la Direzione Sanitaria dell'Istituto presso cui l'elettore è ricoverato dell'attestazione di accoglimento della domanda per il voto nel luogo di cura entro il giorno della votazione. L'elettore ricoverato potrà così votare nel luogo di degenza o di cura previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestato rilasciato dal Sindaco in carta semplice (articoli 42 e 44 del d.P.R. 570/1960).
Tali modalità di voto sopra descritte valgono anche per i tossicodipendenti ricoverati in strutture, gestite da associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, con un numero corrispondente di posti letto (Ministero dellinterno, circolari 4 maggio 1993, n. 80 e 21 marzo 2007, n. 9; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio elettorale, circolare 27 marzo 2008, n. 5595/1.5.2).
Riferimenti normativi
Legge n. 136 del 23/04/1976