Valore Aree Fabbricabili ai Fini ICI 2007

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
Legenda PRG 1998.pdf 25 KB 15.05.2007 10:21
Legenda PRG 2006.pdf 25 KB 15.05.2007 10:21
PLANIMETRIA MICROZONE COMUNALI 2007.pdf 2 MB 23.04.2007 11:57
Tabella A - DESCRIZIONE MICROZONE 2007.pdf 16 KB 09.05.2007 10:42
Tabella B - VALORI AREE PRG VIGENTE.pdf 18 KB 08.05.2007 12:43
Tabella C - VALORI AREE PRG ADOTTATO.pdf 24 KB 08.05.2007 10:41
Tabella D - VALORI DEI COMPARTI PRG ADOTTATO.pdf 112 KB 08.05.2007 10:38
Tabella D - VALORI RETTIFICA RIEPILOGATIVA C1_PEEP.pdf 27 KB 11.06.2007 08:59

Note relative ai COMPARTI: tabelle D

 Nota 1: per un mancato allineamento nella denominazione delle aree C1_Peep viene ripubblicata la presente tabella correttiva (oppure vedi anche sopra Tabella D - VALORI RETTIFICA RIEPILOGATIVA C1_PEEP) dei valori medi di mercato nei comparti contenenti interventi C1_Peep. Si avvisano i contribuenti che eventuali versamenti in acconto già effettuati in base ai valori precedenti potranno essere compensati con la rata di saldo a dicembre 2007.

Nota 2: Calcolo del dovuto ICI per i Comparti inseriti nelle tabelle D

Area Fabbricabili (ICI 2007)

Con Delibera del Consiglio Comunale n.337 del 19/12/2006 il Comune di Fano ha adottato il nuovo Piano Regolatore della Città di Fano.

Il Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006, noto come “Decreto Bersani”, all’art. 36 comma 2, ha stabilito che  "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Con delibera della Giunta Comunale n. 111 del 24/04/2007, il Comune di Fano, ha  approvato una più idonea qualificazione delle Microzone ai fini ICI, e le nuove tabelle dei valori di mercato attribuibili alle diverse aree edificabili, secondo i due diversi piani (vigente e adottato) e ad ogni singolo comparto  in adozione.

Tali valori rappresentano il minimo valore imponibile sul quale, secondo l’amministrazione comunale, calcolare l’imposta dovuta.

Si precisa che per stabilire il valore delle aree edificabili  si dovrà seguire il seguente criterio:

  1. determinare il valore secondo il PRG vigente (V)
  2. determinare il valore secondo il PRG adottato (A)
  3. determinare la differenza tra i due importi (A-V)
  4. determinare il valore imponibile secondo la seguente casistica in tabella:
Differenza Valore imponibile
A=V A
A> V V+((A-V)*0,7)
A < V A

Nel caso in cui l’ICI dovuta per le predette aree edificabili risulti versata sulla base dei valori minimi di cui alla citata delibera, gli uffici comunali e/o loro concessionari non daranno luogo ad accertamenti per maggiore valore; ciò nella duplice ottica di evitare, per quanto possibile, accertamenti tributari e/o conseguenti contenziosi.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2006 i proprietari delle aree edificabili nonché i titolari dei diritti sugli stessi (usufruttuari), i locatori finanziari e/o concessionari, sono tenuti a presentare all’ufficio tributi del Comune apposita denuncia relativa alla “variazione di destinazione urbanistica” intervenuta nel corso dell’anno 2006 da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.