Esercizio del diritto di voto di naviganti (marittimi o aviatori)

L’art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, prevede la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell’ attestazione del comando del porto o del direttore dell’aeroporto e del certificato rilasciato dal Sindaco del Comune in cui intendono votare.

Per il rilascio del "certificato di avvenuto espletamento delle formalità previste dall'art. 50, lett.b), T.U. del 30 Marzo 1957, n. 361, per l'esercizio del voto nel luogo di imbarco dei naviganti”, l'elettore navigante dovrà presentare apposita richiesta.

Si informa che la mancanza anche solo parziale della documentazione necessaria da allegare alla richiesta di volontà di esprimere il voto, non consentirà l'espletamento della procedura per l'ammissione al voto del navigante; inoltre limitatamente alle sole giornate delle votazioni, il rilascio del certificato dell'avvenuto espletamento delle formalità previste dall'art. 50 , lett. b), T.U. del marzo 1957, n°361 sarà subordinato alla conferma di iscrizione nelle liste elettorali da parte del Comune di residenza del navigante.

Riferimenti normativi

- D.P.R. n. 361, art. 50 del 30/03/1957;

- D.P.R. n. 570 del 16/05/1960

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nel luogo di imbarco (naviganti o aviatori) (.pdf)

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nel luogo di imbarco (naviganti o aviatori) (.doc)