Voto assistito (AVD)
Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dellassistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune discrizione nelle liste elettorali lannotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Legge 5 febbraio 2003, n. 17).
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire lautonoma espressione del diritto di voto.
E facoltà degli elettori che si trovino in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla Tessera Elettorale Personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito. Detta annotazione è effettuata mediante apposizione di timbro sulla Tessera Elettorale Personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale. La richiesta, formulata al Servizio Elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale, per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dallI.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dellInterno Direzione Generale dei Servizi Civili o della Prefettura quando allinterno di detto libretto è riportata la categoria Ciechi Civili ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19).
Analogamente, per le categorie dei Ciechi di guerra e sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dellEconomia e delle Finanze.
Per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che linfermità fisica impedisce allelettore di esprimere il voto senza laiuto di altro elettore.
Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando limpedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. Detti elettori possono esprimere il voto con lassistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè luno o laltro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
Lart. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole lesercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Riferimenti normativi
Legge n. 17 art. 1 del 5/02/2003