Voto a domicilio

 

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi (all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, con apposita domanda da far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.

La richiesta di votazione a domicilio deve pervenire dal 15 aprile al 5 maggio p.v. (tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione) con allegata idonea certificazione medica, rilasciata dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, nonché copia della tessera elettorale e sarà valida sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

La certificazione sanitaria deve essere rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, inoltre, per non indurre incertezze, tale certificazione dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Riferimenti normativi

- Legge n. 46 del 07/05/2009

- D.L. n. 1 art. 1 del 03/01/2006;

- Legge n. 22 del 27/01/2006

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora (.pdf)

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