Titolo II - Cap III - RUOLO E COMPETENZE DEL SINDACO

ART. 31 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 

4. Il verbale della seduta del Consiglio nella quale il Sindaco presta giuramento è trasmesso al Prefetto, unitamente alla delibera di convalida dei consiglieri neoeletti. 

5. Il Sindaco rimane in carica sino alla elezione del successore.  

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si provvede a termini di legge. 

7. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia  presentata e votata ai sensi di legge.

 

ART. 32 - COMPETENZE DEL SINDACO  (integrato con D.C. n. 129/2014 e modificato con D.C. n. 63/2016)

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Assicura tra i componenti della Giunta condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

5. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

6. Convoca, presiede, dirige e stabilisce l’ordine del giorno dei lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività della Giunta e degli assessori agli atti generali di programmazione e di indirizzo approvati dal Consiglio.

7. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale. Negli anni successivi, il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche, da attuarsi da parte del Sindaco e degli assessori, contestualmente all’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e di quello pluriennale i quali, nell’atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma di governo avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Qualora il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ritenga di dover adeguare il programma di governo, sottopone le conseguenti relative variazioni all’esame e alla votazione del Consiglio Comunale.

8. Ha facoltà di delegare agli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

9. Non può delegare la propria competenza generale di rappresentante dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

10. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

11. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

12. L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera la delega e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata; l’atto di delega deve essere sottoscritto, per accettazione, dall’Assessore delegato.

13. Le deleghe sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

14. Non è consentita la mera delega di firma.

15. Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell’interesse dell’Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

16. Provvede alla designazione, alla nomina e all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società, ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di decadenza del precedente incarico.

17.

18.

19. Nomina i Dirigenti con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna di alta specializzazione con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

20. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. In particolare adotta tali provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

21. Vigila sul servizio di polizia municipale e ne impartisce le direttive.

22. Promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma.

23. Sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

24. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

25. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996.

26. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazione interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

27. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, ha facoltà di delegare l'esercizio della legale rappresentanza a favore dei dirigenti dell'ente per la cura di singoli affari inclusa la partecipazione presso organi deliberanti di enti, società ed associazioni di cui il Comune di Fano è socio o partecipe. E' esclusa l'esercizio di tale facoltà in materia di nomine dei relativi amministratori.

Il Sindaco può delegare a favore di un dirigente a tempo indeterminato dell'ente l'esercizio, unitariamente inteso, delle seguenti responsabilità in materia di affari legali e contenzioso:

a) essere parte processuale o stragiudiziale qualunque sia la magistratura giudicante, il grado di giudizio od il luogo di conciliazione, transazione ovvero mediazione;

b) la facoltà di assumere le decisioni in ordine all'azione ovvero alla resistenza in sede giudiziaria qualunque sia la magistratura giudicante od il grado;

c) la facoltà di conciliare ovvero transigere ovvero rinunciare agli atti, alle azioni od ai giudizi in ogni sede e/grado;

d) la nomina ovvero la revoca dei legali patrocinanti in ordine alla procura ad litem cui accede il contratto di patrocinio.”

28. Il Sindaco neo-eletto, in attesa della nomina della Giunta, onde assicurare l’ordinario svolgimento delle funzioni comunali e al solo fine di evitare disservizi o danni patrimoniali al Comune, può adottare atti di competenza della Giunta con propri provvedimenti, previa acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e, ove occorra, a quella contabile