Titolo II: Cap IV - RUOLO, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (modficato con D.C. n. 63/2016)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Vicesindaco e degli Assessori.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

 

ART. 34 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE (modificato con D.C. n. 105/2018)

1. L'’attività della Giunta si uniforma  al principio della collegialità. Tutte le attribuzioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall’organo e  non dai singoli componenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco per l’esame delle proposte iscritte all’ ordine del giorno, senza formalità.

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

5. Le sedute non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione del Sindaco che può disporre la presenza di consiglieri comunali, di dipendenti comunali, di esperti, di collaboratori esterni e di cittadini, qualora lo ritenga necessario. Gli estranei alla Giunta Comunale debbono uscire dalla sala delle riunioni prima che la Giunta assuma formali decisioni.

6. Esprime il parere sulle linee programmatiche formulate dal Sindaco e sul loro adeguamento, da sottoporre alla decisione del Consiglio comunale.

7. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

9. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

10. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.

11. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.

12. Decide sull’eventuale accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a carattere pluriennale.

13. Compie tutti gli atti rientranti nelle sue funzioni di organo di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, e dei dirigenti.

14. Adotta il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli stessi.

15. Approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori pubblici inseriti nel predetto elenco annuale.

16. Approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la dotazione organica complessiva.

17. Approva il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.

18. Stabilisce, ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per valutare la professionalità dell’apparato, su proposta del Dirigente individuato dal Regolamento d'Organizzazione.

19. Determina, su proposta del Dirigente individuato dal Regolamento d'Organizzazione e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.


ART. 35 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco, scegliendolo tra gli Assessori.

2. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente impedito, assente o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi di legge.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

 

ART. 36 - ASSESSORE ANZIANO

1. L'’Assessore Anziano sostituisce, in tutte le loro funzioni, il Sindaco ed il Vice Sindaco quando entrambi siano temporaneamente impediti, assenti o sospesi dall’esercizio delle funzioni ai sensi di legge.

2. Il Sindaco nomina l’Assessore Anziano e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell’Assessore Anziano si segue l’ordine di anzianità per età.